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Delibera ANAC 20.06.2023, n. 266

Regolamento per l'assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell'art. 62, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. (G.U. 30.06.2023, n. 151)

Parte II - Procedimento di assegnazione d'ufficio

Art. 8 - Avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento è disposto dal dirigente il quale, anche per il tramite del funzionario incaricato dell'istruttoria, entro cinque (n. 5) giorni seleziona le stazioni appaltanti e/o centrali di committenza qualificate alle quali inviare la richiesta.

2. Le stazioni appaltanti e/o centrali di committenza qualificate sono individuate sulla base dei dati a disposizione di Anac, nonché dei seguenti criteri così declinati:

a) settore di qualificazione (lavori e/o servizi e forniture - partenariato pubblico privato);

b) livello ed ambito[2] di qualificazione, opzionando, a seconda del livello necessario per lo svolgimento della procedura di affidamento, prioritariamente le stazioni appaltanti e/o centrali di committenza che in sede di iscrizione hanno manifestato la propria disponibilità a svolgere attività di committenza in favore di terze stazioni appaltanti, in subordine i soggetti iscritti di diritto e infine i soggetti iscritti con riserva;

c) ambito amministrativo di appartenenza e collocazione territoriale, dando precedenza alle stazioni appaltanti o centrali di committenza ricadenti nel medesimo ambito amministrativo del richiedente o che presenti contiguità territoriale con lo stesso;

d) rotazione tra le varie stazioni appaltanti e centrali di committenza selezionate nel corso dell'anno.

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[2] Vedasi nota precedente