Delibera ANAC 20.06.2023, n. 268
Capo III - Legittimazione all'impugnazione di cui all'art. 220, comma 3 (Ricorso previo parere motivato)
1. Le gravi violazioni del codice, che legittimano l'Autorità ad emettere un parere motivato e, in caso di esito negativo, a ricorrere al giudice amministrativo, sono tassativamente individuate nei commi 2 e 3.
2. Sono considerate gravi le seguenti violazioni:
a) affidamento di contratti pubblici senza previa pubblicazione di bando o avviso nella GUUE, nella GURI, sulla piattaforma digitale e sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'Autorità, laddove tale pubblicazione sia prescritta dal codice;
b) affidamento mediante una delle procedure previste dal codice fuori dai casi consentiti, e quando questo abbia determinato l'omissione di bando o avviso ovvero l'irregolare utilizzo dell'avviso di pre-informazione di cui all'art. 81 del codice;
c) modifiche sostanziali dei documenti di gara durante lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, non assistite dalle medesime garanzie di pubblicità dell'originale documentazione di gara ovvero dalla previsione della proroga dei termini per la ricezione delle offerte;
d) omesso svolgimento del dibattito pubblico obbligatorio;
e) procedura di affidamento del contratto svolta da soggetto non adeguatamente qualificato ai sensi degli artt. 62 e 63 del codice oppure svolta in elusione degli obblighi di qualificazione previsti dagli artt. 62 e 63 codice;
f) mancata o illegittima esclusione di un concorrente nei casi previsti dagli artt. 94, 95 oppure 100 del codice;
g) atti in violazione del divieto di artificioso frazionamento, allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del codice relative all'affidamento di contratti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
h) contratto affidato in presenza di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'UE in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
i) clausole, misure, o condizioni ingiustificatamente restrittive della partecipazione e, più in generale, della concorrenza;
j) reiterate violazioni del codice commesse nella fase di affidamento dei contratti. È reiterata la violazione, del medesimo tipo, già accertata con un precedente atto dell'Autorità indirizzato alla stessa stazione appaltante o ente concedente.
3. Sono considerate altresì gravi le seguenti violazioni:
a) atto afferente a rinnovo tacito ovvero ad ingiustificate e reiterate proroghe dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
b) modifica sostanziale del contratto che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara ai sensi degli artt. 120 e 189 del codice;
c) mancata risoluzione del contratto nei casi di cui all'art. 122, comma 2 del codice.