Delibera ANAC 20.06.2023, n. 268
Capo IV - Disposizioni comuni, finali e transitorie
1. L'esercizio dei poteri di cui agli artt. 3 e 6 del presente Regolamento determina la sospensione dei procedimenti di vigilanza in corso presso gli Uffici dell'Autorità, aventi il medesimo oggetto.
2. L'effetto sospensivo decorre dalla notifica del ricorso nei casi di cui all'art. 3 e dall'emanazione del parere motivato nei casi di cui all'art. 6 e si protrae per tutta la durata del processo.
3. In caso di precontenzioso non si dà luogo all'esercizio dei poteri di cui agli artt. 3 e 6 del presente Regolamento, salvo i casi di istanze di precontenzioso inammissibili o improcedibili trasmesse all'ufficio competente ai sensi dell'art. 7, comma 5 del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso.