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Delibera ANAC 20.06.2023, n. 269

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici. (G.U. 30.06.2023, n. 151)

Art. 4 - Presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa

1. Possono essere sottoposti a vigilanza collaborativa, in quanto di particolare interesse, ai sensi dell'art.222, comma 3 lett. h), del codice:

a) gli affidamenti disposti nell'ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico;

b) gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;

c) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;

d) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000,00 di euro;

e) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 50.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 5.000.000,00 di euro, rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari.

2. Anche al di fuori delle ipotesi individuate al comma 1, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale o, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, il Consiglio può disporre l'accoglimento di istanze di verifica preventiva di documentazione e atti di gara o anche solo fasi della procedura di gara.

3. L'attività di cui al comma 1 può essere richiesta anche nei casi in cui uno o più contratti siano stati oggetto dell'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 1, del d.l. 90/2014.