Delibera ANAC 20.06.2023, n. 269
1. Il Consiglio dell'Autorità può disporre la risoluzione del protocollo di vigilanza collaborativa:
a) quando, decorsi almeno tre (3) mesi dalla pubblicazione del Protocollo, la parte beneficiaria non abbia inoltrato all'Autorità alcuna documentazione di gara o, comunque, non abbia richiesto alcun intervento dell'Autorità medesima; non producono effetti interruttivi del predetto termine richieste meramente dilatorie, non rientranti nell'ambito di competenza della vigilanza collaborativa o, comunque, estranee alle competenze dell'Autorità;
b) qualora la parte si renda inadempiente agli obblighi di comunicazione preventiva degli atti e della documentazione di gara di cui all'art. 7;
c) qualora la parte non si adegui alle osservazioni formulate dall'Autorità, nell'ipotesi in cui il mancato adeguamento sia ritenuto particolarmente grave;
d) qualora l'Autorità abbia deliberato di esercitare i poteri previsti dall'art. 220 commi 2 e 3 del codice in riferimento alla procedura oggetto di vigilanza preventiva;
e) per sopravvenute e motivate ragioni di merito o di opportunità.