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Delibera ANAC 20.06.2023, n. 272

Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. (G.U. 30.06.2023, n. 151)

Parte I - Principi e disposizioni comuni

Titolo I - Principi e disposizioni comuni

Art. 8 - Livello di accesso riservato di sola consultazione

1. Il ''Livello di accesso riservato di sola consultazione'' è consentito alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e alle S.O.A. È, altresì, accessibile agli operatori economici destinatari del provvedimento di annotazione per la visione della propria posizione.

2. Il ''Livello di accesso riservato di sola consultazione'' rende accessibili in relazione agli operatori economici:

a) le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati In giudizio; ii) provvedimenti di condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;

b) i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all'art. 14, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, modificato dall'art. 13, d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge n. 215 il 17 dicembre 2021;

c) le ulteriori misure interdittive che impediscono la partecipazione alle gare e la stipula dei contratti o subcontratti;

d) i provvedimenti sanzionatori di natura pecuniaria e interdittiva comminati dall'Autorità;

e) i provvedimenti di natura sanzionatoria adottati dall'Autorità di cui è già trascorso il periodo interdittivo dalla partecipazione alle gare;

f) le informazioni inerenti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67, codice antimafia o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co. 4, del medesimo codice antimafia;

g) le informazioni inerenti le cessazioni di attività risultanti dal registro delle imprese, ove comunicate;

h) le comunicazioni effettuate dal Procuratore della Repubblica competente all'Autorità, ai sensi dell'art. 98 comma 2 lett. f) del Codice, circa l'omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale;

i) le comunicazioni effettuate dal Prefetto al Presidente dell'Autorità ai sensi dell'art. 32, d.l. 24 giugno 2014 n. 90 circa l'adozione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio alle imprese, dando evidenza di un'eventuale e successiva applicazione all'operatore economico della misura del controllo giudiziario ex art. 34-bis, codice antimafia;j) le comunicazioni effettuate dalle Autorità Giudiziarie competenti con gli atti indicati all'art. 98, co. 6 del codice, in merito ai reati correlati allo svolgimento dell'attività di impresa, comunque rientranti nell'elenco di cui all'art. 94, co. 1 del Codice, nei confronti dell'operatore economico o di persone fisiche che rivestono, all'interno degli operatori economici, ruoli rilevanti ai sensi dell'art. 94, co. 3 del Codice;

k) le comunicazioni effettuate dalle Autorità Giudiziarie competenti relative a condanne non definitive e provvedimenti cautelari concernenti i reati di cui all'art. 98, co. 3, lett. h) del Codice, nei confronti dell'operatore economico o dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3 del Codice;

l) i provvedimenti di interdizione al conseguimento di nuova attestazione di qualificazione di cui all'art. 18, commi 4 e 23, dell'Allegato II, p.12, al Codice.

3. Il "Livello di accesso riservato di sola consultazione" per gli operatori economici qualificati contiene anche:

a) tutte le cause non ricomprese nel comma 2 alle quali consegue la perdita dei requisiti di qualificazione riconosciuti ad un operatore economico qualificato e che, pertanto, diano luogo a ridimensionamento o decadenza dell'attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici ad esso rilasciato;

b) la perdita del requisito relativo al possesso del sistema di qualità aziendale riconosciuto dagli organismi di certificazione;

c) la falsità delle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione prevista dall'art. 100, comma 4;

d) i certificati dei lavori utili per gli operatori economici al conseguimento dell'attestazione di qualificazione e - per gli operatori economici non qualificati - per la dimostrazione dei requisiti speciali direttamente in sede di affidamenti pubblici.