IperTesto Unico IperTesto Unico

Delibera ANAC 20.06.2023, n. 272

Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. (G.U. 30.06.2023, n. 151)

Parte I - Principi e disposizioni comuni

Titolo I - Principi e disposizioni comuni

Art. 9 - Livello di accesso riservato all'ANAC

1. Il Livello di accesso riservato all'ANAC raccoglie i dati utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo dell'Autorità anche inerente il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all'art. 100 del Codice, nonché all'implementazione del sistema di monitoraggio delle prestazioni definito "Reputazione dell'Impresa" di cui all'art. 109 del Codice.

2. Il Livello di accesso riservato all'ANAC relativo agli operatori economici qualificati contiene anche i seguenti dati trasmessi dalle SOA:

a) la cifra di affari in lavori realizzata dagli operatori economici nei 15 anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con le S.O.A. e utilizzata in parte o complessivamente per il rilascio dell'ultima attestazione conseguita;

b) il costo del personale sostenuto dagli operatori economici nei 15 anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con le S.O.A. e utilizzato in parte o complessivamente per il rilascio dell'ultima attestazione conseguita;

c) il costo delle dotazioni di attrezzature tecniche sostenuto dagli operatori economici nei 15 anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con le S.O.A. e utilizzato in parte o complessivamente per il rilascio dell'ultima attestazione conseguita;

d) i certificati di esecuzione lavori rilasciati dalla stazione appaltante o dall'ente concedente agli operatori economici;

e) l'elenco dei direttori tecnici delle imprese attestate dalle S.O.A. ai fini del rispetto dell'unicità di incarico;

f) tutte le informazioni cancellate del Livello di accesso riservato di sola consultazione a seguito dell'intervento di pronunce giurisdizionali o per il decorso del termine interdittivo.