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Delibera ANAC 20.06.2023, n. 272

Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. (G.U. 30.06.2023, n. 151)

Parte II - Annotazione nel casellario informatico

Titolo I - Comunicazioni inviate da soggetti terzi

Art. 12 - Comunicazione da parte del Procuratore della Repubblica

1. Il Procuratore della Repubblica competente, nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dall'art. 4, co. 1, l. 24 novembre 1981 n. 689, comunica all'Autorità che l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando.

2. Il Procuratore della Repubblica competente comunica, altresì, all'Autorità le generalità del soggetto che ha omesso la denuncia e i dati identificativi dell'operatore economico.