Delibera ANAC 20.06.2023, n. 272
Parte II - Annotazione nel casellario informatico
Titolo I - Comunicazioni inviate da soggetti terzi
1. In caso di applicazione della misura del controllo giudiziario di cui all'art. 34-bis, codice antimafia, all' operatore economico, già destinatario delle misure previste dall'art. 91 e dall'art. 84 del medesimo codice, il dirigente integra l'annotazione nel Casellario informatico. L'integrazione è disposta a seguito della comunicazione del provvedimento da parte del Tribunale competente ovvero su istanza dell'operatore economico interessato.