Delibera ANAC 20.06.2023, n. 272
Parte II - Annotazione nel casellario informatico
Titolo I - Comunicazioni inviate da soggetti terzi
1. L'Autorità Giudiziaria comunica le misure cautelari reali o personali nell'ambito di procedimenti per l'accertamento di reati correlati allo svolgimento dell'attività di impresa e rientranti nell'elenco di cui, all'art. 94, co. 1 del Codice.
2. L'annotazione viene cancellata nel caso di annullamento della misura cautelare e laddove il soggetto interdetto sia cessato da qualsivoglia carica rilevante all'interno dell'operatore economico.