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Delibera ANAC 20.06.2023, n. 272

Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. (G.U. 30.06.2023, n. 151)

Parte II - Annotazione nel casellario informatico

Titolo I - Comunicazioni inviate da soggetti terzi

Art. 18 - Annotazione di misure cautelari reali o personali

1. L'Autorità Giudiziaria comunica le misure cautelari reali o personali nell'ambito di procedimenti per l'accertamento di reati correlati allo svolgimento dell'attività di impresa e rientranti nell'elenco di cui, all'art. 94, co. 1 del Codice.

2. L'annotazione viene cancellata nel caso di annullamento della misura cautelare e laddove il soggetto interdetto sia cessato da qualsivoglia carica rilevante all'interno dell'operatore economico.