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Delibera ANAC 20.06.2023, n. 272

Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. (G.U. 30.06.2023, n. 151)

Parte III - Pubblicità delle annotazioni e disposizioni transitorie e finali

Art. 22 - Durata della pubblicazione nel Casellario informatico delle annotazioni

1. Le informazioni contenute nel Casellario informatico sono detenute stabilmente dall'Autorità.

2. Il termine di durata della pubblicità delle annotazioni di cui all'art. 8, comma 2, lett. a), c), d), f), g), j) e k) e comma 3, lett. d) è pari a tre anni dalla data di prima pubblicazione.

3. Il termine di durata della pubblicità delle annotazioni di cui all'art. 8, comma 2, lett. e), aventi carattere interdittivo, è pari al periodo di interdizione comminato con il provvedimento sanzionatorio, decorso il quale l'annotazione è cancellata.

4. Il termine di durata della pubblicità delle annotazioni di cui all'art. 8, comma 2, lett. l) è pari ad un anno, decorso il quale l'annotazione è cancellata.

5. Il termine di durata della pubblicità delle annotazioni prive di carattere interdittivo nel "Livello di libera consultazione" e nel "Livello di accesso riservato di sola consultazione" del Casellario informatico è pari a dieci anni dalla di prima pubblicazione.

6. L'operatore economico è escluso dalle procedure di gara o dall'accesso alla qualificazione se la scadenza del termine di presentazione delle offerte o l'istanza di qualificazione ricade nel periodo di efficacia dell'annotazione.

7. Le annotazioni che hanno efficacia interdittiva e che sono inserite nel "Livello di accesso riservato di sola consultazione" confluiscono al termine del periodo interdittivo, con procedura automatizzata, nel "Livello di accesso riservato all'ANAC del Casellario informatico".

8. Il dirigente, su istanza motivata dell'operatore economico annotato nel "Livello di libera consultazione" e nel "Livello di accesso riservato di sola consultazione" del Casellario informatico, seguendo l'ordine cronologico di acquisizione delle istanze, può disporre il trasferimento dell'annotazione nel Livello di accesso riservato all'ANAC del Casellario informatico prima del decorso del termine interdittivo, qualora sia intervenuto un provvedimento di annullamento o di revoca della segnalazione o del provvedimento dell'Autorità ovvero a seguito della stipula di atti transattivi in caso di risoluzioni contrattuali.

9. Nel "Livello di accesso riservato di sola consultazione" viene comunque data evidenza del periodo interdittivo già comminato e trascorso al fine di garantire l'efficacia dell'annotazione allo spirare del periodo interdittivo medesimo, per le verifiche effettuate ex post dalle stazioni appaltanti o dall' ente concedente in corso di gara.