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Decreto legge 01.06.2023, n. 61

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. (G.U. 01.06.2023, n. 127)
Formula iniziale - 

Capo I - Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

Art. 1 -  Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi

Art. 2 -  Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale

Art. 3 -  Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria

Art. 4 -  Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi

Art. 4 bis -  Misure urgenti in materia di sospensione dell'applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali

Art. 4 ter -  Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi alluvionali

Art. 5 -  Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche statali e paritarie dei territori colpiti dall'emergenza

Art. 6 -  Disposizioni in materia di università e alta formazione

Art. 7 -  Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

Art. 7 bis -  Rinnovo o proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato

Art. 8 -  Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi

Art. 9 -  Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei comuni colpiti dall'alluvione

Art. 10 -  Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici

Art. 11 -  Sospensione di termini in favore delle imprese

Art. 12 -  Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità verificatasi nel corso dell'anno 2022

Art. 12 bis -  Interventi urgenti in aree con soprassuoli boschivi

Art. 12 ter -  Verifiche antimafia

Art. 13 -  Interventi urgenti in materia sanitaria

Art. 14 -  Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione

Art. 15 -  Criteri di remunerazione per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari

Art. 16 -  Interventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree colpite dall'alluvione

Art. 17 -  Misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti

Art. 17 bis -  Misure compensative in materia di prevenzione degli incendi a sostegno delle attività economiche

Art. 18 -  Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali

Art. 19 -  Procedure di somma urgenza e di protezione civile

Art. 20 -  Proroga di termini per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali

Capo I-bis - Principi organizzativi per la ricostruzione post-calamità

Art. 20 bis -  Ambito di applicazione

Art. 20 ter -  Commissario straordinario alla ricostruzione

Art. 20 quater -  Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione

Art. 20 quinquies -  Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Capo I-ter - Misure per la ricostruzione

Sezione I - Ricostruzione dei beni privati danneggiati

Art. 20 sexies -  Ricostruzione privata

Art. 20 septies -  Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata

Sezione II - Ricostruzione dei beni pubblici danneggiati

Art. 20 octies -  Ricostruzione pubblica

Art. 20 novies -  Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali

Capo I-quater - Misure per la tutela ambientale

Art. 20 decies -  Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali

Capo I-quinquies - Recupero della capacità produttiva e disposizioni finali

Art. 20 undecies -  Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023

Art. 20 duodecies -  Disposizioni finanziarie

Capo II - Disposizioni finanziarie e finali

Art. 21 -  Disposizioni urgenti in materia di beni mobili giacenti e in materia di giochi

Art. 22 -  Disposizioni finanziarie

Art. 23 -  Entrata in vigore

ndrx

Convertito con modificazioni dalla L. 31.07.2023, n. 100 (G.U. 31.07.2023, n. 177).