Decreto legge 01.06.2023, n. 61
Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. (G.U. 01.06.2023, n. 127)
Capo I - Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023
Art. 1 - Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi
Art. 2 - Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale
Art. 3 - Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria
Art. 4 - Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi
Art. 4 bis - Misure urgenti in materia di sospensione dell'applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali
Art. 4 ter - Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi alluvionali
Art. 5 - Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche statali e paritarie dei territori colpiti dall'emergenza
Art. 6 - Disposizioni in materia di università e alta formazione
Art. 7 - Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali
Art. 7 bis - Rinnovo o proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
Art. 8 - Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi
Art. 9 - Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei comuni colpiti dall'alluvione
Art. 10 - Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici
Art. 11 - Sospensione di termini in favore delle imprese
Art. 12 - Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità verificatasi nel corso dell'anno 2022
Art. 12 bis - Interventi urgenti in aree con soprassuoli boschivi
Art. 12 ter - Verifiche antimafia
Art. 13 - Interventi urgenti in materia sanitaria
Art. 14 - Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione
Art. 15 - Criteri di remunerazione per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari
Art. 16 - Interventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree colpite dall'alluvione
Art. 17 - Misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti
Art. 17 bis - Misure compensative in materia di prevenzione degli incendi a sostegno delle attività economiche
Art. 18 - Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali
Art. 19 - Procedure di somma urgenza e di protezione civile
Art. 20 - Proroga di termini per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali
Capo I-bis - Principi organizzativi per la ricostruzione post-calamità
Art. 20 bis - Ambito di applicazione
Art. 20 ter - Commissario straordinario alla ricostruzione
Art. 20 quater - Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione
Art. 20 quinquies - Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche
Capo I-ter - Misure per la ricostruzione
Sezione I - Ricostruzione dei beni privati danneggiati
Art. 20 sexies - Ricostruzione privata
Art. 20 septies - Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata
Sezione II - Ricostruzione dei beni pubblici danneggiati
Art. 20 octies - Ricostruzione pubblica
Art. 20 novies - Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali
Capo I-quater - Misure per la tutela ambientale
Art. 20 decies - Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali
Capo I-quinquies - Recupero della capacità produttiva e disposizioni finali
Art. 20 undecies - Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023
Art. 20 duodecies - Disposizioni finanziarie
Capo II - Disposizioni finanziarie e finali
Art. 21 - Disposizioni urgenti in materia di beni mobili giacenti e in materia di giochi
Art. 22 - Disposizioni finanziarie
Art. 23 - Entrata in vigore
Convertito con modificazioni dalla L. 31.07.2023, n. 100 (G.U. 31.07.2023, n. 177).