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Decreto legge 13.06.2023, n. 69

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (G.U. 13.06.2023, n. 136)

Art. 12 - Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231

1. Al fine di garantire gli attuali standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alla richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, le dotazioni organiche delle qualifiche di vigile del fuoco e di operatore sono incrementate rispettivamente di 350 e di 200 unità. Conseguentemente, la dotazione organica di cui alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è rideterminata secondo i suddetti incrementi.

2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1, è autorizzata, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, l'assunzione straordinaria di un corrispondente numero di unità del predetto Corpo, a decorrere dal 1° ottobre 2023. Le medesime assunzioni avvengono mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per le assunzioni nella qualifica di operatore, le modalità di svolgimento della selezione sono stabilite con apposito bando per accertare l'idoneità dei candidati a svolgere le funzioni proprie della qualifica di operatore di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 217 del 2005.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 5.367.150 per l'anno 2023, di euro 22.682.796 per l'anno 2024, di euro 23.994.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 24.264.310 per l'anno 2027, di euro 24.719.840 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, di euro 24.918.421 per l'anno 2031 e di euro 25.512.928 annui a decorrere dall'anno 2032.

4. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni di cui al comma 2, ivi comprese quelle per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 703.630 per l'anno 2023 e di euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

5. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui ai commi 3 e 4 pari complessivamente ad euro 6.070.780 per l'anno 2023, a euro 23.232.796 per l'anno 2024, a euro 24.544.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 24.814.310 per l'anno 2027, a euro 25.269.840 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 25.468.421 per l'anno 2031 e a euro 26.062.928 a decorrere dall'anno 2032 si provvede ai sensi dell'articolo 26.

6. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa pari a euro 10.600.000 a decorrere dall'anno 2023.

7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Le assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco previste dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativa alla annualità 2023, avvengono, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria dei concorsi pubblici banditi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, per il rimanente 30 per cento mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.