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Decreto legge 13.06.2023, n. 69

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (G.U. 13.06.2023, n. 136)

Art. 14 - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Procedura d'infrazione n. 2014/4231

1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 485:

1) al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,» sono aggiunte le seguenti «immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024 e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole «e negli stessi limiti fissati dal» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

3) il comma 4 è abrogato;

4) al comma 5, le parole «e negli stessi limiti» sono soppresse;

b) all'articolo 489, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del riconoscimento di cui al presente capo, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.»;

c) all'articolo 569, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.».

2. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024 e confermati in ruolo, pari a euro 17.305.441 per l'anno 2024, euro 26.604.529 per l'anno 2025 ed euro 17.305.441 annui a decorrere dall'anno 2026 e a quelli di cui al comma 1, lettera c), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023-24, pari a euro 1.518.396 per il 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.