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Decreto legge 13.06.2023, n. 69

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (G.U. 13.06.2023, n. 136)

Art. 20 - Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti. Caso Ares (2019)3110724

1. Alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis;»;

b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«3-bis. 1. Il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità e avuto riguardo alla normativa unionale e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice stabilisce la durata dell'inibitoria, che non può superare due anni.

2. La domanda di inibitoria si propone con ricorso al tribunale ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Quando è pendente tra le stesse parti uno dei procedimenti di cui all'articolo 473-bis del codice di procedura civile, la domanda si propone al giudice che procede. Se il minore è residente all'estero, la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE.

3. Il ricorso può essere proposto dal pubblico ministero o dall'altro genitore o da colui che esercita la responsabilità genitoriale. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento. Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, all'autorità individuata a norma dell'articolo 5 e al comune di residenza dell'interessato.»;

c) all'articolo 4, primo comma:

1) le parole: «dal precedente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 3»;

2) le parole: «35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200» sono sostituite dalle seguenti: «34 del decreto legislativo 3 aprile 2011, n. 71, ferma restando l'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3-bis»;

d) all'articolo 12, secondo comma, dopo le parole: «obblighi alimentari» sono inserite le seguenti: «, di mantenimento, di assegno divorzile o di assegno conseguente allo scioglimento dell'unione civile», e dopo le parole: «discendenti di età minore ovvero» sono inserite le seguenti: «portatori di handicap grave o».