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Decreto legge 13.06.2023, n. 69

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (G.U. 13.06.2023, n. 136)

Art. 21 - Modifica all'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di regime di interrompibilità elettrica. Caso SA.50274 (2018/EO)

1. All'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 18 è sostituito dal seguente: «18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 8, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili, da assegnare con procedure di gara a ribasso, sulla base dei criteri tecnici definiti dalla società Terna S.p.A. coerenti alle esigenze di immediatezza del servizio e nel rispetto dei principi di neutralità tecnologica, cui partecipano utenti finali e accumuli.».

b) il comma 19 è abrogato.

2. La società Terna S.p.A., sulla base degli indirizzi del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei criteri e delle modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, può implementare meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante il ricorso a interruzioni istantanee dei carichi, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione europea, del 24 novembre 2017, e del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 5 agosto 2022.