IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 13.06.2023, n. 69

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (G.U. 13.06.2023, n. 136)

Art. 26 - Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 3.024.000 per l'anno 2023, a euro 3.097.000 per l'anno 2024, a euro 3.286.000 per l'anno 2025, a euro 3.574.000 per l'anno 2026, a euro 4.097.000 per l'anno 2027, a euro 4.773.000 per l'anno 2028, a euro 5.258.000 per l'anno 2029, a euro 5.624.000 per l'anno 2030, a euro 5.694.000 per l'anno 2031, a euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032 si provvede:

a) quanto a euro 5.042.028 per l'anno 2023 ed euro 12.402.849 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante la riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile»;

b) quanto a 120.000 euro per l'anno 2023 e a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

c) quanto a euro 44.874.000 per l'anno 2023, a euro 44.997.000 per l'anno 2024, a euro 68.345.716 per l'anno 2025, a euro 70.817.750 per l'anno 2026, a euro 71.610.285 per l'anno 2027, a euro 72.741.815 per l'anno 2028, a euro 73.226.815 per l'anno 2029, a 73.592.815 per l'anno 2030, a euro 73.861.396 per l'anno 2031 e a euro 64.526.903 annui a decorrere dall'anno 2032 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

d) quanto a euro 3.332.509 per l'anno 2023, a euro 33.638.768 per l'anno 2024 e a euro 21.286.620 per l'anno 2025 mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.