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Decreto legge 22.06.2023, n. 75

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. (G.U. 22.06.2023, n. 144)

Capo I - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni

Art. 1 - Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione agli incrementi di dotazione organica di cui all'allegato 1, tabella A, note numero 1) e 2), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono procedere, in sede di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, alla copertura dei relativi posti in organico anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai relativi limiti quantitativi previsti a legislazione vigente.

1-bis. Nel medesimo termine di cui al comma 1, in ragione della specifica ed elevata professionalità richiesta per garantire l'attuazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e posti a carico del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli incarichi dirigenziali relativi alle posizioni vacanti possono essere conferiti anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in numero non superiore a 4 unità. Resta ferma la disciplina della composizione dell'unità di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021.

1-ter. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, conver

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