Decreto legge 22.06.2023, n. 75
Capo I - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 1, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, le parole da «, e 68 unità» a «del presente articolo.» sono sostituite dalle seguenti: «. Il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato ad assumere, con le procedure di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le seguenti ulteriori unità di magistrati tributari: nell'anno 2024, le unità di magistrati non assunte ai sensi del precedente periodo, aumentate di 68 unità; nell'anno 2026, 204 unità; nell'anno 2029, 204 unità.».
2. Nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 3 le parole: «di diritto processuale tributario» sono sostituite dalle seguenti: «consistente nella redazione di una sentenza in materia tributaria»;
2) al comma 4:
2.1 nella lettera c), dopo la parola: «penale» è aggiunta la seguente: «tributario»;
2.2 nella lettera e) le parole: «e fallimentare» sono soppresse;
2.3 la lettera g) è abrogata;
b) all'articolo 4-ter, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato tributario è presentata per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità e nei termini stabiliti con il bando di concorso. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non ammette a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono inviate in difformità da quanto stabilito nel bando di concorso. Il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgim
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