Decreto legge 22.06.2023, n. 75
Capo I - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6:
1) al primo periodo, le parole «relativi agli impianti fissi e al trasporto aereo» sono soppresse e le parole «una Segreteria tecnica composta da cinque funzionari di ruolo appartenenti alla stessa Direzione, uno dei quali con funzioni di coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «la Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis»;
2) al secondo periodo, le parole: «di ISPRA,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nonché dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8,»;
b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini di cui al comma 6, istituisce, presso la Direzione generale competente per materia, una Segreteria tecnica composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei cinque membri, uno è designato dall'ISPRA, uno dall'ENAC, uno dal GSE, uno dalla società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica avente compiti in materia di ETS e uno dall'Unioncamere. Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, è designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
c) al comma 12:
1) al primo periodo, dopo la parola «C
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.