Decreto legge 22.06.2023, n. 75
Capo I - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 113-bis del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «duecento» è sostituita dalla seguente: «trecento» e le parole: «con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
b) al comma 2, la parola: «centosettanta» è sostituita dalla seguente: «duecentosettanta» e la parola «cento» è sostituita dalla seguente: «duecento»;
c) al comma 4-bis, le parole: «2019/2021», sono soppresse.
2. Per l'incremento della dotazione organica di cui al comma 1, lettera a), pari a 100 unità appartenenti all'Area dei funzionari, da reclutare tramite le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata la spesa di euro 2.027.858 per l'anno 2023 e di euro 6.083.572 annui a decorrere dall'anno 2024.
3. Per gli oneri di funzionamento conseguenti all'incremento di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 202.732 euro per il 2023 e di 608.195 euro annui a decorrere dal 2024.
4. Per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è autorizzata la spesa di euro 170.918 per il 2023 e di euro 512.753 annui a decorrere dall'anno
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