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Decreto legge 22.06.2023, n. 75

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. (G.U. 22.06.2023, n. 144)

Capo I - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni

Art. 28 ter - Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, dopo le parole: «i bandi» sono inserite le seguenti: «, che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni,»;

b) all'articolo 32, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti all'esperienza stessa»;

c) all'articolo 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati

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