Decreto legge 22.06.2023, n. 75
Capo I - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al libro primo, titolo III, capo II:
1) all'articolo 16, comma 2, le parole: «articolata in» sono sostituite dalle seguenti: «articolata nella Direzione nazionale degli armamenti, nelle» e le parole: «e gli uffici centrali sono disciplinati» sono sostituite dalle seguenti: «e negli uffici centrali, è disciplinata»;
b) al libro primo, titolo III, capo III:
1) all'articolo 25, comma 2, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti in relazione alle funzioni agli stessi affidate;»;
2) all'articolo 28:
2.1) al comma 1, dopo le parole: «il Segretario generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «il Direttore nazionale degli armamenti,»;
2.2) al comma 2, dopo le parole: «limitatamente ai compiti militari dell'Arma,» sono inserite le seguenti: «per il Direttore nazionale degli armamenti»;
3) all'articolo 33, comma 1, lettera b), le parole: «e direzioni del Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «coordinate dal Segretario generale e delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti»;
c) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione I:
1) la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: «Direttore nazionale degli armamenti»;
2) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:
«Art. 40 - (Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti) - 1. Il Direttore nazionale degli armamenti è scelt
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