Decreto legge 22.06.2023, n. 75
Capo I - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con regolamento, disciplina:
a) il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi, garantendo la rappresentanza negli organi collegiali territoriali e nazionali dell'Ordine anche degli iscritti alla sezione B dell'albo professionale del medesimo Ordine;
b) le modalità per l'integrazione degli organi disciplinari, anche istruttori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera i), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, con i componenti iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'Ordine degli psicologi, nel caso di procedimenti che coinvolgano gli iscritti alla medesima sezione B del citato albo professionale, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute previsto dal comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, è abrogato.
3. Le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si svolgono con l'osservanza delle disposizioni con
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