Decreto legge 22.06.2023, n. 75
Capo II - Disposizioni in materia di agricoltura
1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana» sono sostituite dalle seguenti: «per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale (sus scrofa)»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:
a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, per le finalità dell'eradicamento della peste suina africana e per il contenimento della specie cinghiale;
b) definisce, sentite le regioni interessate, il piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale comprendente l'indicazione dei tempi e degli obiettivi numerici di cattura e, sentito l'ISPRA, di abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni;
c) individua all'interno del piano di cui alla lettera b) le aree di stoccaggio degli animali catturati o abbattuti e dell'eventuale smaltimento delle carcasse;
d) ordina alle competenti Autorità regionali di procedere all'attuazione del piano di cui alla lettera b) secondo le modalità previste;
e) monitora le attività delle regioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini indicati;
f) verifica la regolarità delle procedure dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente;
g) in caso di inerzia o
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