Decreto legge 22.06.2023, n. 75
Capo III - Disposizioni urgenti in materia di sport
1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11,» sono inserite le seguenti: «nonché per contrastare gli effetti dell'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas»;
b) al primo periodo, dopo le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023» sono inserite le seguenti: «, nonché per quelli effettuati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023.»;
c) al terzo periodo, dopo le parole: «primo trimestre 2023» sono inserite le seguenti: «, nonché a 1 milione di euro per il trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023».
2. Le agevolazioni previste al comma 1 sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
3. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie, relativamente al trimestre compreso tra i
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