Nota M.I.M. 14.06.2023, n. 34778
Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. - a.s. 2023/24.
Si rappresenta a codesti uffici che, a seguito dei recenti interventi normativi, è stato innovato, con decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, in corso di conversione, il quadro giuridico di riferimento vigente in tema di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente.
L'Amministrazione e le OO.SS., nelle more della conclusione delle trattative volte al rinnovo del CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A., hanno sottoscritto il 13 giugno 2023 un'Intesa volta a prorogare per l'a.s. 2023/24 le disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 8 luglio 2020, vigente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, recando talune precisazioni.
Ciò premesso, al fine di consentire a codesti Uffici di procedere con le operazioni di cui in oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
In considerazione degli obblighi introdotti per le Pubbliche Amministrazioni con il decreto-legge Semplificazione (D.L. 76/2020), convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, a partire dal 28 febbraio 2021 l'accesso ai servizi del Ministero dell'istruzione e del merito può essere effettuato esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE. Pertanto, anche per la presentazione on-line delle istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria, il personale interessato dovrà accedere al servizio Istanze on line mediante il possesso di tali credenziali digitali.
Il servizio Istanze on line richiede, inoltre, il possesso di un'abilitazione, indispensabile per accedere al servizio. Per ottenere l'abilitazione l'utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione "Istruzioni per l'accesso al servizio".
Come già previsto per la mobilità territoriale e professionale, vista la modifica delle modalità di accesso ad Istanze Online tramite i nuovi sistemi di autenticazione (SPID/CIE), per il personale docente, al fine di confermare l'inoltro/annullamento dell'inoltro, nonché la cancellazione delle istanze e il caricamento degli allegati nell'omonima funzionalità di gestione, non sarà più richiesto l'inserimento del codice personale.
Al fine di informare tutto il personale scolastico dell'anzidetta novità sono stati pubblicati appositi avvisi sia sul SIDI che su Polis.
Come lo scorso anno, all'interno del portale POLIS sarà disponibile un unico punto di accesso denominato "Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto" tramite il quale ciascun richiedente potrà presentare le due diverse tipologie di domanda (Utilizzazione, Assegnazione Provvisoria) per tutti gli ordini e gradi di istruzione.
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E IRC
Relativamente al personale docente si comunica che per l'anno scolastico 2023/24 l'area Istanze On Line per la presentazione delle domande sarà aperta dal 15 giugno al 5 luglio 2023.
Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale educativo e degli insegnanti di religione cattolica saranno presentate, secondo le medesime scadenze su indicate, avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità e devono essere presentate, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio scolastico territorialmente competente.
Come per gli anni precedenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sugli insegnamenti specifici dei licei musicali e coreutici avverranno secondo le regole generali di cui all'Allegato 1 del CCNI.
Dal giorno 7 luglio 2023 saranno rese disponibili, all'interno del portale SIDI, nel menù "Gestione Anno Scolastico - Gestione Mobilità in Organico di Fatto Personale docente" le funzioni per la gestione e la valutazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del personale docente. Tali funzioni, disponibili agli utenti degli Uffici Scolastici Territoriali, consentiranno inoltre di scaricare elenchi e reportistica di supporto allo svolgimento del procedimento amministrativo.
Come è noto, l'art. 5, comma 20, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, in corso di conversione, dispone che ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/24.
Pertanto, in attesa di una compiuta definizione del quadro normativo di riferimento, per il solo a.s. 2023/24, anche il personale docente, immesso in ruolo nell'a.s. 2022/23, potrà presentare istanza di utilizzazione e assegnazione provvisoria conformemente alle prescrizioni di cui al contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 8 luglio 2020.
Si precisa che la disposizione di cui all'art. 7, comma 2, del CCNI laddove consente ai docenti che sono stati assunti con DDG 85/2018 di presentare istanza di assegnazione provvisoria, si intende applicabile ai docenti assunti a seguito della procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, della procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9 bis, del citato decreto-legge, della procedura straordinaria di cui all'art. 5 ter del decreto-legge 228/2021, convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15, che abbiano sottoscritto un contratto a tempo determinato nel corso del quale svolgono e superano con esito positivo nell'anno scolastico 2022/23 il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Tale disposizione trova applicazione nella sequenza operativa di cui all'allegato 1 - fase 42 del CCNI.
Pertanto, i docenti assunti a seguito delle suddette procedure straordinarie possono presentare istanza di assegnazione provvisoria, per l'a.s. 2023/24, conformemente alle prescrizioni del CCNI e secondo le medesime scadenze su indicate, avvalendosi dei modelli di domanda pubblicati sul sito del MIM nella sezione Mobilità e secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio scolastico territorialmente competente. La convalida di tali domande da parte degli Uffici è subordinata al superamento nell'a.s. 2022/23 del percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, dell'O.M. 36/2023, al personale in attesa di sentenza definitiva in ordine al contenzioso derivato dalle operazioni di mobilità, va garantita la possibilità di permanere in via provvisoria nella provincia o nella scuola assegnata dal provvedimento del giudice.
PERSONALE ATA
Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale ATA potranno, invece, essere presentate a partire dal 21 giugno al 7 luglio 2023.
Le domande del predetto personale dovranno essere presentate, come negli anni scolastici precedenti, avvalendosi del modello di domanda che sarà reso disponibile nella sezione Mobilità del sito del MIM e dovranno essere inviate, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio scolastico territorialmente competente.
Si fa presente che sono ammessi a partecipare alle procedure di mobilità "annuale" anche i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi immessi in ruolo a conclusione del concorso ordinario di cui al DD 2015 del 20.12.2018.
È altresì ammesso a partecipare alle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria anche il personale ATA a tempo pieno reclutato in esito alle procedure selettive di cui all'articolo 58, comma 5 ss., del decreto-legge n. 69 del 2013, nonché in esito alle procedure di cui all'articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che, per effetto delle modifiche ed integrazioni introdotte dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2022/2025, sottoscritto in via definitiva in data 18 maggio 2022, avrebbe potuto partecipare alle procedure di mobilità a domanda o d'ufficio.
Detto personale, ai fini delle utilizzazioni, è graduato sulla base del punteggio conseguito in base alla tabella A dell'allegato E del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto in data 18 maggio 2022 [si vedano in particolare le note (g) e (h)].
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Nei casi in cui il CCNI 8 luglio 2020 prevede la presentazione di istanze da parte del personale interessato alla mobilità secondo modalità diverse dall'utilizzo del portale Istanze on line del sito del MIM, si raccomanda di garantire l'osservanza delle modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.
Tutte le attività di trattamento dei dati personali devono essere svolte dagli Uffici e dalle istituzioni scolastiche nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014. In particolare, si richiama l'attenzione sull'osservanza della disciplina prevista nelle Linee guida in materia di: ì
a) comunicazione dei dati personali;
b) limiti alla diffusione dei dati personali, ivi compresi accorgimenti tecnici, aggiornamento dei dati personali e pubblicazione di graduatorie.
L'Intesa precisa che laddove l'art. 20, comma 3, primo periodo del CCNI 8 luglio 2020 prevede che "avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente (...) è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato", la pubblicazione delle anzidette graduatorie deve intendersi come obbligatoria, e deve avvenire nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.
ULTERIORI INDICAZIONI
Nell'ambito dell'art. 3, comma 5, CCNI 8 luglio 2020, l'Intesa ricomprende, tra le specifiche situazioni locali che consentono alla contrattazione decentrata regionale di definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione, anche quella relativa all'evento sismico che ha colpito in data 21 agosto 2017 i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia della regione Campania, nonché quelle relative agli eventi alluvionali che hanno colpito le province delle regioni Emilia Romagna e Marche (Pesaro, Fano e Urbino) nel mese di maggio 2023.
L'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 eliminando il principio del referente unico dell'assistenza. In virtù delle sopravvenute disposizioni di legge, le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria di cui all'art. 8, comma 1, punto IV, e di cui all'art. 18, comma 1, punto IV del CCNI 8 luglio 2020, laddove si riferiscono a personale che può beneficiarne in qualità di referente unico dell'assistenza (es. "uno dei fratelli o delle sorelle", art. 8, comma 1, punto IV, lett. g, e art. 18, comma 1, punto IV, lett. g; "solo figlio/figlia", art. 8, comma 1, punto IV, lett. i, e art. 18, comma 1, punto IV, lett. i; "unico parente o affine entro il secondo grado", art. 8, comma 1, punto IV, lett. n, e art. 18, comma 1, punto IV, lett. n), vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali, senza poter più fare riferimento al criterio di unicità nell'assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità.
Sono altresì inapplicabili, per sopravvenuta incompatibilità, le disposizioni dell'art. 8, comma 1, punto IV, e dall'art. 18, comma 1, punto IV, del CCNI 8 luglio 2020 nella misura in cui prevedono obblighi di autodichiarazione delle situazioni di esclusività o unicità. In merito al rapporto di parentela di cui all'art. 8 comma 1, punto IV, lett. h e n, e all'art. 18, comma 1, punto IV, lett. h e n, del CCNI, si precisa che per coniuge si intende anche la parte di unione civile e il convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016 n. 76 purché in quest'ultimo caso la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica.
Per tutto il personale docente, educativo e ATA si rammenta che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e dell'articolo 17, comma 1, del CCNI, l'assegnazione provvisoria può essere richiesta per il ricongiungimento, oltre che al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, anche ai parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica. L'istanza di ricongiungimento al genitore prescinde dall'ulteriore requisito della convivenza.
Si ricorda, infine, che tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria ai sensi degli artt. 9 e 19 del CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020 dovranno svolgersi entro il 4 agosto 2023, al fine di consentire il corretto avvio del prossimo anno scolastico.
Si chiede di dare la massima urgente diffusione alla presente nota e si ringrazia per la consueta collaborazione.