Nota M.I.M. 16.06.2023, n. 35901
Operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2023.
Al fine di assicurare il regolare avvio del prossimo anno scolastico, si ritiene opportuno fornire alle SS.LL. le indicazioni relative ai criteri ed alle modalità di conferimento e mutamento di incarico dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2023/2024.
La materia è assoggettata alla disciplina generale prevista dall'articolo 19 e dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle disposizioni contenute negli articoli 11, 13, 17 e 20 del C.C.N.L. - Area V - sottoscritto in data 11/04/2006, negli articoli 7 e 9 del C.C.N.L. - Area V - sottoscritto in data 15/07/2010 e alla disciplina derogatoria di cui all'articolo 19-quater del decreto- legge n. 4 del 27 gennaio 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonché all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con la legge 29 giugno 2022, n. 79.
Nelle operazioni di cui all'oggetto, le SS.LL. terranno in debita considerazione, oltre ai criteri normativi e contrattuali sopra richiamati, la disciplina prevista dalla legge 28 marzo 1991, n. 120 e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, garantendo informazione sulle stesse.
Si ricorda, altresì, che:
1. l'articolo 16, comma 2, del DDG del 13 luglio 2011, stabilisce che "i vincitori assunti con rapporto a tempo indeterminato e che effettuano il periodo di formazione e tirocinio, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non inferiore a 6 anni";
2. l'articolo 4, comma 5, del DM 27 agosto 2015, n. 635 - attuativo dell'articolo 1, comma 92, della legge n. 107/2015 - stabilisce che "i destinatari di incarico a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui al presente decreto, sono obbligati a permanere nella regione assegnata per almeno un triennio";
3. l'articolo 15, comma 5, del DDG 23 novembre 2017, n. 1259, prevede che "i dirigenti scolastici assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente".
L'assegnazione degli incarichi dirigenziali è effettuata nell'ordine previsto dall'articolo 11, comma 5, del C.C.N.L. - Area V - sottoscritto in data 11 aprile 2006, nonché secondo i criteri di cui alla direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito 25 maggio 2023, n. 13, ammessa alla registrazione dalla Corte dei Conti, e da ultimo, secondo gli accordi sindacali sottoscritti in data 31/05/2023:
a) Conferma degli incarichi ricoperti alla scadenza del contratto.
Fatti salvi i criteri di cui alla direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito n. 13 del 25 maggio 2023, le conferme degli incarichi nelle sedi attualmente ricoperte riguardano i dirigenti scolastici i cui contratti scadono il 31 agosto 2023.
b) Assegnazione di altro incarico per ristrutturazione, riorganizzazione o sottodimensionamento dell'ufficio dirigenziale.
Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell'ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico. Per l'individuazione del dirigente soprannumerario a seguito della modifica dell'assetto istituzionale di una o più istituzioni scolastiche in attuazione del piano di dimensionamento, le SS.LL. avranno cura di tenere in debita considerazione gli anni di servizio continuativo sulle sedi sottoposte a dimensionamento e l'esperienza dirigenziale complessivamente maturata.
I dirigenti scolastici in servizio presso istituzioni scolastiche che nell'a.s. 2023/2024 risultino sottodimensionate ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, parteciperanno alle operazioni di mutamento di incarico, sia nel caso di naturale scadenza del contratto al 31 agosto sia nel caso in cui il contratto non sia in scadenza.
In questa fase, come convenuto con la dichiarazione congiunta sottoscritta dalle parti all'unanimità il 31/05/2023, in sede di prima applicazione dell'ipotesi di CCNI sull'attuazione delle Fasce di complessità delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024, sono trattate, nel rispetto della normativa vigente, anche le domande dei dirigenti scolastici con incarico in scadenza al 31/08/2023 per i quali deriverebbe un decremento nella retribuzione di posizione parte variabile, qualora fossero confermati nella stessa sede.
c) Conferimento di nuovo incarico alla scadenza del contratto e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all'estero.
Per i dirigenti scolastici che rientrano dal collocamento fuori ruolo, comando, utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all'estero, al rientro in sede è garantita la precedenza al dirigente che precede cronologicamente nella titolarità della stessa e, a parità cronologica, al dirigente che effettivamente svolge la funzione (articolo 13 C.C.N.L. 11/4/2006).
d) Mutamento d'incarico in pendenza di contratto individuale.
e) Mutamento d'incarico in casi eccezionali.
f) Mobilità interregionale.
In primo luogo, occorre evidenziare, nell'attesa della conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, che gli emendamenti approvati alla Camera al medesimo decreto renderanno disponibili, esclusivamente per le operazioni di mobilità interregionale dell'anno scolastico 2023/2024, "il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione", purché non derivino situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, e senza richiesta di assenso né dell'Ufficio scolastico di provenienza né di quello di destinazione, nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale.
Tale intervento, quindi, per l'anno scolastico 2023/2024 comporterà una deroga alla procedura ordinaria prevista dall'articolo 9, comma 4, del CCNL Area V sottoscritto in data 15 luglio 2010, come modificato dall'articolo 53 del C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 8 luglio 2019.
Come è noto, inoltre, l'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 1, comma 343, della legge n. 234 del 2021, ha disposto che "Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche".
In sede di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 alla disposizione citata sono stati aggiunti i seguenti periodi: "Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi".
Pertanto, le istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020 rientrano nel computo delle sedi disponibili per la mobilità interregionale, alle suddette condizioni.
Stante il carattere derogatorio delle disposizioni del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, tese a favorire la mobilità interregionale per l'anno scolastico 2023/2024, partecipano alle operazioni di mobilità interregionale anche i dirigenti il cui incarico scada successivamente al 31 agosto 2023, fatto salvo il completamento del primo triennio di incarico.
Si ricorda, altresì, che la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici è definita, per l'anno scolastico 2023-2024, secondo i contingenti indicati dal D.M. del 19 aprile 2023, n. 70, che la Corte dei Conti ha già ammesso alla registrazione, come da precedente comunicazione.
In ciascuna delle precedenti fasi, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dalla disciplina contrattuale vigente, si terrà conto delle attitudini e delle capacità professionali del singolo Dirigente, da valutare considerando le esperienze svolte nel ruolo dirigenziale e le competenze maturate, anche in relazione alle caratteristiche e agli obiettivi delle istituzioni scolastiche richieste, così come desumibili dai documenti di programmazione delle stesse, al fine di tenere conto delle prioritarie esigenze di funzionamento delle scuole.
Termini e adempimenti finali.
La domanda per la richiesta di mobilità per l'anno scolastico 2023/2024 deve essere presentata entro il 26 giugno 2023 all'Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza. Lo stesso termine dovrà essere osservato in via cautelativa dai dirigenti scolastici che potrebbero rientrare dopo un periodo trascorso in particolare posizione di stato (comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo o servizio all'estero).
Analogamente entro la medesima data, esclusivamente per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza, devono essere presentate le domande di mobilità interregionale.
Entro il 6 luglio 2023 gli Uffici scolastici regionali di appartenenza provvederanno a inviare tutte le domande di mobilità interregionale agli Uffici scolastici regionali di destinazione.
Qualora la richiesta di mobilità interregionale sia presentata per più di una regione, al fine di consentire il necessario coordinamento tra gli uffici coinvolti, si raccomanda di effettuare contestualmente la trasmissione delle domande a tutti gli Uffici scolastici regionali di destinazione richiesti. Questi ultimi adotteranno i provvedimenti di accoglimento o diniego della domanda di mobilità in ingresso entro il 15 luglio 2023, dandone immediata comunicazione agli Uffici Scolastici Regionali di provenienza e a questo Ministero - Direzione Generale del Personale scolastico - Ufficio
II. Si evidenzia che, ai sensi delle modifiche apportate al D.L. 44/2023 prima richiamato, nell'ambito della mobilità interregionale l'Ufficio scolastico di destinazione esprime diniego solo nel caso in cui dall'eventuale accoglimento della domanda derivino situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, o qualora si debbano eseguire provvedimenti giurisdizionali di immissione in ruolo che, secondo il novellato comma 1 dell'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, precedono la mobilità interregionale.
In caso di domande di mobilità interregionale in ingresso in eccedenza rispetto alla quota di posti a ciò destinabile, calcolata ai sensi dell'articolo 19-quater sopra richiamato, si suggerisce di adottare i criteri di priorità, riferiti alle fattispecie previste dal CCNL 2010.
Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di completare le operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali entro il termine del 15 luglio 2023.
Per quanto concerne, infine, l'attivazione della procedura di immissione in ruolo interregionale ex art. 1, comma 92, della legge 13 luglio 2015, n 107, per l'anno scolastico 2023/24, da destinare ad eventuali soggetti idonei inclusi nella graduatoria di cui al DDG 13 luglio 2011 della regione Campania, si invitano gli Uffici in indirizzo a comunicare a questa Direzione Generale, all'indirizzo e-mail dgper.ufficio2@istruzione.it, l'eventuale diniego all'attivazione della procedura entro il 21 giugno 2023. A tale riguardo si evidenzia comunque che, in virtù delle modifiche apportate al D.L. 44/2023, per l'anno scolastico 2023/2024 qualora l'Ufficio scolastico regionale tenuto all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di immissione in ruolo non abbia posti vacanti e disponibili per tale esecuzione, i soggetti destinatari dei provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altre regioni sui posti vacanti e disponibili che residuano dopo la mobilità, intraregionale e interregionale, con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e senza assenso dell'Ufficio scolastico della regione di richiesta destinazione.
Con successiva nota sarà comunicata l'avvenuta conversione del decreto citato.
Trattamento e comunicazione dati personali.
Si evidenzia, infine, la necessità di curare la redazione e pubblicazione degli atti riguardanti le procedure oggetto della presente nota in conformità con la vigente normativa in tema di trattamento e comunicazione dei dati personali.