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Ordinanza M.I.M. 08.06.2023, n. 106

Disposizioni concernenti la validità dell'anno scolastico, l'ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, le modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo e secondo ciclo di istruzione e le modalità di riunione degli organi collegiali per l'anno scolastico 2022/2023 nelle zone interessate dagli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023.

Art. 1 - Validità dell'anno scolastico 2022/2023 e ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo e secondo ciclo di istruzione

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, per le istituzioni scolastiche che hanno sede nei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e di cui all' Allegato 1 del suddetto decreto-legge, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, l'anno scolastico 2022/2023 è valido sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni, in deroga all'art. 74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Nelle scuole di cui al comma 1 per la validità dell'anno scolastico 2022/2023 ai fini della valutazione degli studenti e ai fini dell'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, non è richiesta la frequenza minima di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, di cui all'art. 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 e di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

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