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Ordinanza M.I.M. 08.06.2023, n. 106

Disposizioni concernenti la validità dell'anno scolastico, l'ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, le modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo e secondo ciclo di istruzione e le modalità di riunione degli organi collegiali per l'anno scolastico 2022/2023 nelle zone interessate dagli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023.

Art. 2 - Sessione suppletiva delle prove INVALSI e prove INVALSI per candidati privatisti, esterni e dei percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti

1. Per l'anno scolastico 2022/2023 le prove nazionali sugli apprendimenti espletate dall'INVALSI dal 22 maggio 2023 al 5 giugno 2023 in sessione suppletiva ovvero per i candidati privatisti all'esame di Stato del primo ciclo e per i candidati esterni all'esame di Stato del secondo ciclo, nonché per i candidati all'esame di Stato dei percorsi di secondo livello dell' istruzione degli adulti, non costituiscono requisito di ammissione all'esame di Stato per gli studenti frequentanti le scuole di cui all'art. 1, comma 1 e per gli studenti residenti nei comuni di cui all'Allegato 1 del decreto -legge 1° giugno 2023, n.61, in deroga all'art. 7, comma 4, all'art. 10, comma 6, all'art. 13, comma 2, lett. b) e all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

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