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Regolamento ANAC 20.06.2023, n. 267

Testo coordinato del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le modifiche recate dalla Delibera n. 654/2021. (G.U. 30.06.2023, n. 151)

Art. 13 - Adeguamento al parere

1. Qualora l'Autorità adotti un parere vincolante, le parti sono tenute a comunicare all'Autorità - Ufficio Precontenzioso e Pareri - mediante PEC, entro 35 giorni dalla ricezione del parere, le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere.

2. Qualora l'Autorità adotti un parere non vincolante, le parti interessate comunicano comunque, entro 60 giorni dalla ricezione del parere, le determinazioni adottate.

3. Nel caso di omissione o non veridicità delle comunicazioni di cui al presente articolo, si applica l'articolo 213, comma 13 del codice e a tal fine vengono trasmessi gli atti all'Ufficio competente per l'applicazione delle sanzioni.