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Decreto M.I.M. 11.07.2023, n. 133

Reclutamento e servizio del personale Ex-LSU.

Allegato A/1 -Tabella di valutazione dei titoli per il profilo di collaboratore scolastico

A. Titoli di cultura

A.1 diploma di scuola secondaria di primo grado (2) si attribuiscono i seguenti valori:

- sufficiente - voto 6 - p. 4;

- buono -voto 7 - p. 5;

- distinto - voto 8 - p. 6;

- ottimo - voto 9-10 - p. 7.

A.2 Diploma di qualifica triennale successivo al diploma di scuola secondaria di primo grado (2): PUNTI 8

A.3 Diploma di scuola secondaria di secondo grado (2): PUNTI 9

Ove si sia prodotto sia il diploma di qualifica triennale successivo al diploma di scuola secondaria di primo grado sia il diploma di scuola secondaria di secondo grado si valuta solo quest'ultimo.

A.4 Qualifiche ottenute al termine di corsi socio - assistenziali e socio sanitari rilasciati dalle Regioni: PUNTI 0,90

A.5 Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo): PUNTI0,10

 

B. Titoli di servizio

B.1 Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in:

a. scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;

b. scuole primarie statali;

c. scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali, (1) (3) (4), per ogni anno: PUNTI 8

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 8 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0.70

B.2 Per il medesimo servizio prestato in:

a. scuole dell'infanzia non statali autorizzate;

b. scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;

c. scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate; scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà.

B.3 Per il servizio prestato dall'anno 2000 in poi nelle istituzioni scolastiche statali a seguito di contratti di appalto, concernenti i servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, stipulati anche per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000;

per ogni anno: PUNTI 8 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0.70

B.4 Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto B.1per ogni anno: PUNTI 2 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 2 per ciascun anno scolastico) PUNTI 0,20

Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto B.2), il punteggio è ridotto alla metà.

B.5 Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, (1) (3):per ogni anno: PUNTI 1 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0.05

B.6 Per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza delle convenzioni stipulate dagli EELL con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, nell'ambito dei progetti di lavoro socialmente utili e/o di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche prima del 25 maggio 1999 per lo svolgimento di funzioni demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato: per ogni anno PUNTI 1 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0.05

 

Note alla tabella di valutazione

(1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

Si precisa che non rientrano nella valutazione gli anni di servizio necessari al conseguimento del requisito di partecipazione concernente l'esperienza lavorativa quinquennale prevista comma 5-sexies dell'articolo 58 del D.L. 69/2013, s.m.i..

(2) Sono valutabili anche i titoli i conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi, si considerano come conseguiti con la sufficienza.

(3) Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente. Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.

(4) Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va richiesto dall'aspirante con uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli danno luogo a valutazioni diverse, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.