Decreto M.I.M. 11.07.2023, n. 133
1. La graduatoria di cui all'articolo 9 è predisposta su base nazionale.
2. Il bando che disciplina le modalità di predisposizione della graduatoria indica il numero di posti interi residuati a livello provinciale e utilizzabili per le successive immissioni in ruolo, secondo quanto riportato nella tabella di cui al comma seguente.
3. A seguito dello svolgimento della procedura di cui all'articolo 58, comma 5-sexies, del Decreto-Legge, il numero di posti interi residuati e disponibili a livello provinciale, nei limiti delle risorse finanziarie previste disponibili ai sensi dell'articolo 58, comma 5 e comma 5-bis del Decreto-Legge, al netto delle risorse prioritariamente destinate, ai sensi del comma 5-sexies, alla trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter e 5-sexies, è pari a 590. Detto contingente è ripartito secondo quanto indicato nella tabella che segue:
Regione | Provincia | Posti residui procedura articolo 58, comma 5- sexies, D.L. 69/2013 |
---|---|---|
Campania | Salerno | 3 |
Emilia romagna | ||
Bologna | 4 | |
Forlì | 8 | |
Modena | 20 | |
Parma | 17 | |
Piacenza | 1 | |
Ravenna | 22 | |
Reggio nell'Emilia | 13 | |
Rimini | 9 | |
Lazio | ||
Latina | 12 | |
Roma | 259 | |
Viterbo | 1 | |
Liguria | ||
Genova | 17 | |
Imperia | 19 | |
Savona | 2 | |
Lombardia | ||
Brescia | 32 | |
Cremona | 4 | |
Milano | 26 | |
Varese | 6 | |
Marche | ||
Ancona | 3 | |
Ascoli Piceno | 13 | |
Macerata | 4 | |
Pesaro | 11 | |
Piemonte | ||
Cuneo | 14 | |
Novara | 2 | |
Verbano-Cusio-Ossola | 9 | |
Sardegna | ||
Nuoro | 1 | |
Oristano | 5 | |
Sassari | 6 | |
Toscana | ||
Firenze | 9 | |
Pistoia | 1 | |
Siena | 6 | |
Umbria | ||
Perugia | 5 | |
Veneto | ||
Padova | 1 | |
Rovigo | 4 | |
Verona | 14 | |
Vicenza | 7 | |
Totale | 590 |
4. I posti disponibili consentono un numero di immissioni in ruolo a tempo pieno e/o a tempo parziale al 50% da determinarsi sulla base del numero complessivo di aventi titolo inseriti nella graduatoria nazionale, nei limiti delle disponibilità a livello provinciale di cui al comma 3.
5. Sulla base delle domande di inserimento inoltrate dal personale indicato all'articolo 9, comma 3, il Ministero predispone una graduatoria unica ordinata secondo i punteggi individuali, i titoli e le precedenze già riconosciuti agli aspiranti nelle graduatorie provinciali di provenienza e presenti al sistema informatico del Ministero alla data di elaborazione della graduatoria stessa.
6. La graduatoria nazionale è approvata con provvedimento della Direzione generale per il personale scolastico e comunicata, unitamente all'elenco degli aspiranti, agli USR competenti per le province di assegnazione ai fini della successiva formulazione delle proposte di nomina e delle assegnazioni di sede.
7. I posti residuati nelle singole province indicate nella tabella di cui al comma 3 sono conferiti, fino all'ultimo aspirante o sino all'esaurimento dei posti disponibili, al personale incluso nella graduatoria nazionale, in base alla posizione conseguita in graduatoria e nell'ordine prioritario delle province richieste.
8. I candidati utilmente collocati nella graduatoria nazionale sono assunti a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno e/o parziale al 50 %, nei limiti delle disponibilità indicate al comma 3.
9. L'accettazione del posto conferito comporta la decadenza dell'aspirante dalla graduatoria provinciale di provenienza.
10. La rinuncia alla nomina determina la decadenza dalle altre preferenze espresse in sede di presentazione della domanda e dalla graduatoria nazionale stessa e non comporta in alcun modo il rifacimento delle operazioni.
11. A conclusione delle operazioni di immissione in ruolo, la graduatoria nazionale, in quanto finalizzata a consentire il collocamento in ruolo, una tantum, del personale indicato all'articolo 9, comma 3, sui posti interi residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies dell'articolo 58 del Decreto-Legge, cessa di avere efficacia.