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Decreto M.I.M. 11.07.2023, n. 133

Reclutamento e servizio del personale Ex-LSU.

Art. 6 - Bando della procedura selettiva provinciale

1. Il decreto di indizione della procedura selettiva è adottato dalla competente Direzione Generale per il personale scolastico. Il decreto deve contenere la definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente provvedimento e deve indicare, tra l'altro:

a. le province in cui viene espletata la procedura selettiva;

b. il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura selettiva;

c. l'organizzazione della procedura selettiva;

d. le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura selettiva;

e. i documenti richiesti per l'assunzione;

f. l'informativa sul trattamento dei dati personali;

2. Il bando di cui al comma 1 deve, altresì, indicare i requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura selettiva e le dichiarazioni che devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. L'USR competente provvede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura. A tale ultimo fine, nella domanda di partecipazione alla selezione, i candidati si dichiarano consapevoli delle responsabilità civili, penali ed amministrative derivanti dalla falsità in atti e dal rilascio di dichiarazioni mendaci nonché delle sanzioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.