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Decreto M.I.M. 11.07.2023, n. 133

Reclutamento e servizio del personale Ex-LSU.

Art. 9 - Graduatoria Nazionale

1. A seguito dell'approvazione e pubblicazione delle graduatorie provinciali di merito di cui all'articolo 7, con il bando di cui all'articolo 11, adottato dalla Direzione generale per il personale scolastico, sono disciplinate le modalità di predisposizione della graduatoria nazionale prevista dall'articolo 58, comma 5-septies, del Decreto-Legge.

2. La graduatoria nazionale è finalizzata al conferimento dei posti interi residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies dell'articolo 58 del Decreto-Legge.

3. Detti posti sono utilizzati per il collocamento in ruolo, una tantum e in base all'ordine di graduatoria, del personale graduato nelle procedure selettive disciplinate dal presente decreto, nonché del personale che, pur avendo partecipato alla procedura selettiva di cui al comma 5-sexies dell'articolo 58 del Decreto-Legge, non sia stato destinatario di proposta di immissione in ruolo nel profilo professionale di collaboratore scolastico in quanto soprannumerario nella graduatoria provinciale per carenza di posti disponibili.

4. L'inserimento contestuale nella graduatoria nazionale delle due categorie di personale indicate al comma precedente avviene, a domanda degli interessati, sulla base del punteggio e dei titoli già acquisiti dagli stessi nelle graduatorie provinciali di provenienza approvate, previa verifica dei requisiti di ammissione e dei titoli, dai competenti Uffici all'esito delle procedure selettive di cui all'articolo 58, comma 5-sexies, del Decreto-Legge e di cui all'articolo 3 del presente decreto.