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Decreto M.I.M. 13.07.2023, n. 138

Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2023/24.

Allegato A - Personale docente

Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2023/2024.

 

Come è noto, l'articolo 399 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dispone - per tutti i gradi di istruzione - che le nomine in ruolo del personale docente avvengano per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296.

on riferimento alla scuola primaria e dell'infanzia, l'articolo 4, comma 1-quater, lettere a) e b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ha previsto che il contingente destinato alle graduatorie concorsuali sia coperto annualmente mediante scorrimento, preliminarmente, delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali del concorso indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (DDG n. 105 e n. 107 del 23 febbraio 2016). Qualora, a seguito dell'esaurimento delle predette graduatorie, residuino ulteriori posti vacanti, il 50% dei posti così residuati è destinato rispettivamente all'immissione in ruolo dalla procedura straordinaria di cui al DDG del 7 novembre 2018, n. 1546 (comprensiva della fascia aggiuntiva di cui all'articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159) e all'immissione in ruolo dal concorso ordinario di cui al dd 21 aprile 2020, n. 498, come modificato dal dd 18 novembre 2021, n. 2215; in caso di esaurimento della graduatoria del concorso straordinario, l'eventuale residuo confluisce nel contingente destinato al concorso ordinario. L'eventuale posto dispari sarà assegnato alla procedura del concorso ordinario. Pertanto, determinato il contingente regionale spettante al concorso ordinario, il sistema informativo assegnerà agli aspiranti inseriti nella relativa graduatoria fino al 50%, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia, nel limite del contingente regionale, riservando il restante 50% agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui al DDG n. 1546 del 2018; eventuali residui non assegnati a detta procedura per esaurimento degli aspiranti saranno resi disponibili alle graduatorie del concorso ordinario; analogamente, eventuali residui non assegnati al concorso ordinario per esaurimento della graduatoria saranno resi disponibili alla procedura riservata di cui al DDG 1546 del 2018.