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Decreto M.U.R. 19.07.2023, n. 937

Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (LM-85 bis) a.a. 2023/2024.

Art. 1 - Accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

1. Per l'anno accademico 2023/2024 l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'articolo 39, comma 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero al corso di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a),

del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 249/2010 avviene, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, citato in premessa, a seguito di superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

2. La prova d'accesso mira a verificare l'adeguatezza della personale preparazione del candidato, con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale.

3. La prova di cui al comma 2, predisposta da ciascuna università, consiste nella soluzione di ottanta quesiti che presentano quattro opzioni di risposta, tra le quali il candidato deve individuare quella corretta, sui seguenti argomenti, specificati nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto:

a) Competenza linguistica e ragionamento logico;

b) Cultura letteraria, storico-sociale e geografica;

c) Cultura matematico-scientifica.

4. I quesiti di cui al comma 3 sono così ripartiti: quaranta (40) quesiti di competenza linguistica e ragionamento logico, venti (20) quesiti di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, venti (20) quesiti di cultura matematico-scientifica.

5. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 150 minuti.

6. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:

- 1 punto per ogni risposta esatta

- 0 punti per ogni risposta omessa o errata.

7. La votazione di cui al comma 6 è integrata in caso di possesso di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese, di almeno Livello B1 del "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue", rilasciata da enti certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi madrelingua, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 3889/2012 citato in premessa, ricompresi nell'elenco progressivamente aggiornato a cura della competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione e del merito, a condizione che la Certificazione di competenza in lingua straniera abbia i requisiti di cui all'articolo 3 del predetto decreto, secondo il seguente punteggio:

a. B1: punti 3;

b. B2: punti 5;

c. C1: punti 7;

d. C2: punti 10.

In caso di possesso di più certificazioni prevale la certificazione di più alto livello, non potendosi sommare i punteggi tra loro.

8. La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso di laurea magistrale è costituita dai candidati che hanno conseguito, nella prova di cui al comma 2, un punteggio non inferiore a 55/80, salvo quanto previsto al successivo comma 12.

9. È ammesso al corso di laurea magistrale, secondo l'ordine della graduatoria definito dalla somma dei punteggi di cui ai commi 6 e 7, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso indicato nel bando.

10. In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:

a. prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura matematico-scientifica;

b. in caso di ulteriore parità prevale lo studente che ha conseguito una migliore votazione nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

c. in caso di ulteriore parità prevale lo studente anagraficamente più giovane.

11. La graduatoria riservata ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero è definita dalle università, secondo i criteri previsti dai commi precedenti. Sulla base del punteggio ottenuto alla prova, calcolato secondo i criteri di cui ai commi precedenti, le università redigono, quindi, due distinte graduatorie, una per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e l'altra riservata ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero.

12. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati idonei inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando di ateneo, si procede con ulteriori scorrimenti fino alla integrale copertura dei posti definiti nell'ambito di ciascun contingente mediante la definizione di una ulteriore graduatoria rispetto a quella prevista dal comma 8. In tal caso la predetta graduatoria è costituita dai candidati non idonei che abbiano conseguito un punteggio inferiore a 55/80. Nella determinazione del punteggio gli Atenei considerano sia il punteggio conseguito a seguito dell'espletamento della prova di cui al comma 2 sia il punteggio derivante dal titolo consistente nella certificazione di competenza linguistica in lingua inglese di almeno Livello B1.