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Decreto M.U.R. 19.07.2023, n. 937

Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (LM-85 bis) a.a. 2023/2024.

Articolo 7 - Trasparenza delle fasi del procedimento e rimedi giudiziali

1. I bandi di concorso delle università sono emanati con decreto rettorale entro 60 giorni prima dello svolgimento delle prove e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I bandi di concorso definiscono, altresì, gli adempimenti per l'accertamento dell'identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.

3. All'attuazione del presente decreto le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

5. Il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Le modifiche successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali esecutive a valenza conformativa, sono efficaci nei confronti di tutti i candidati idonei, in ragione del loro "status", presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l'interesse a permanervi. Avverso il presente decreto è esperibile il ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale del Lazio o il ricorso straordinario avanti al Presidente della Repubblica nei termini previsti dalla legge, disgiuntamente o unitamente agli atti consequenziali delle università chiamate ad applicarlo in ogni sua parte.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.