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Decreto M.U.R. 19.07.2023, n. 937

Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (LM-85 bis) a.a. 2023/2024.

Formula iniziale

Il Ministro dell'università e della ricerca

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51- bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari», e in particolare l'articolo 1, comma 1, lett. b), e l'articolo 4;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, avente ad oggetto «Modifiche al Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 7 ottobre 2009, n. 233), recante l'equiparazione delle classi delle lauree di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240», e, in particolare, l'articolo 8;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, prot. n. 1154, recante: «Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio», adottato sulla base dei criteri e degli indicatori predisposti dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e in particolare l'articolo 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e in particolare, l'articolo 16, comma 5;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» e in particolare l'articolo 5, comma 4;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, regolamento concernente «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e in particolare l'articolo 3, comma 2, lettera a) e l'articolo 5, commi 3 e 6;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 3889 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 3 aprile 2012, n. 79), recante «Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'articolo 1 comma 189, in forza del quale «in attuazione dell'art. 19 del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'università e il conservatorio di musica che hanno sede nella provincia stessa, disciplina la formazione disciplinare e pedagogico didattica degli insegnanti delle scuole funzionanti nella provincia autonoma di Bolzano di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici, anche nelle materie artistiche, nonché le modalità e i contenuti delle relative prove d'accesso nel rispetto di quelli minimi previsti a livello nazionale, con possibilità di discostarsi dalla tempistica nazionale, svolgendole anche in lingua tedesca e ladina, ove necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento sviluppati ed in vigore nella provincia autonoma stessa»;

Vista la legge regionale del Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29, recante «norme per la tutela, valutazione e promozione della lingua friulana» e in particolare l'articolo 17;

Vista l'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca e la Regione autonoma della Valle d'Aosta, sottoscritta in data 14 luglio 2016, ai sensi dell'articolo 15, comma 25, del citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 249 del 2010;

Visto il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 65, recante «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e in particolare l'articolo 14, comma 3 in forza del quale: «A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L-19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 maggio 2018, prot. n. 378, recante: «Attuazione articolo 14, decreto legislativo n. 65/2017. Titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia» , e in particolare l'articolo 9 comma 2, in forza del quale: « I laureati nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione in possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1, accertati dall'università in considerazione dei contenuti dei programmi d'esame, previo superamento della prova di ammissione, sono ammessi al terzo anno del corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM-85bis»;

Viste le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno accademico 2023/2024;

Nelle more dell'adozione dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca di accreditamento iniziale dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria per l'a.a. 2023/2024;

Vista la nota prot. n. 6521 dell'11 aprile 2023 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha richiesto alle università il potenziale formativo deliberato dagli organi accademici degli Atenei coinvolti per l'anno accademico 2023/2024;

Vista la nota prot. n. 33319 del 7 giugno 2023 con la quale la Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito ha indicato il fabbisogno complessivo di personale afferente alla scuola dell'infanzia e della scuola primaria per l'anno scolastico 2023/2024 (pari a 9.000 posti);

Vista la nota prot. n. 41484 del 10 luglio 2023 con la quale il Ministero dell'istruzione e del merito ha richiesto, per far fronte al fabbisogno di personale docente abilitato manifestato in particolare da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), un'integrazione del fabbisogno originariamente comunicato tale da arrivare a complessive 10.000 unità;

Vista la nota prot. n. 13029 del 13 luglio 2023 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha provveduto alla riapertura della banca dati, al fine di consentire agli Atenei l'integrazione del potenziale formativo già comunicato, con termine ultimo previsto per il giorno 25 luglio p.v.;

Preso atto che non è ancora spirato il termine per la comunicazione da parte degli Atenei interessati dell'integrazione del potenziale formativo per il predetto Corso di Laurea di cui alla nota prot. n. 13029 del 13 luglio p.v.;

Considerato di dover assicurare l'efficace e tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al presente decreto contestualmente all'inizio dell'anno accademico 2023/2024;

Ritenuto di definire, per l'a.a. 2023/2024, le modalità e i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

DECRETA