Delibera A.N.A.C. 26.07.2023, n. 386
Revisione del regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97" del 16 novembre 2016, pubblicato nella G.U. n. 284 del 5 dicembre 2016 e s.m.i..
Formula iniziale
Il Consiglio
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36 della predetta legge n. 190 del 2012;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33", adottato in attuazione della legge dell'articolo 7 della
legge 7 agosto 2015, n. 124;
Visto l'art. 45, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che disciplina il
potere dell'Autorità di rendere noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 dello stesso decreto 33, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali l'Amministrazione o ente non ha proceduto alla pubblicazione;"
Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i, come da ultimo revisionato dal Consiglio nell'adunanza del 26 luglio 2023;
DELIBERA
di approvare le seguenti integrazioni al Regolamento sopra indicato, che verranno anche riportate nel testo consolidato in Allegato.
Le Premesse sono così integrate:
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36 della predetta legge n. 190 del 2012;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33", adottato in attuazione della legge dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", e in particolare, l'art. 1, comma 163, lett. b) che ha sostituito i commi 1-bis e 2 dell'art. 47 del d.lgs. 33/2013 nonché alcune parole del comma 3;
Visto l'articolo 19, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" adottato in attuazione della legge dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, riguardante "Modifiche al sistema penale" con particolare riferimento agli articoli da13 a 18;
Vista la legge 5 luglio 1982, n. 141, recante "Disposizioni per la pubblicità delle situazioni patrimoniali di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti;
Visto l'articolo 14, comma 4, lett. g) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza trasparenza delle pubbliche amministrazioni", che attribuisce all'Organismo indipendente di valutazione il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
Visto l'articolo 34 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 che consente all'Autorità Nazionale Anticorruzione di potersi avvalere per le attività di vigilanza di propria competenza dell'ausilio della Guardia di Finanza;
Visto il codice di procedura civile e, in particolare, gli articoli 149 "Notificazione a mezzo del servizio postale" e 149-bis "Notificazione a mezzo posta elettronica";
Vista la decisione del Consiglio nell'adunanza del 12.05.2021, che ha approvato modifiche sulla disciplina delle notifiche dei provvedimenti sanzionatori dell'Autorità;
Vista la decisione del Consiglio nell'adunanza del 26.07.2023, che ha approvato modifiche sulla disciplina attuativa dell'obbligo posto in capo all'Autorità dall'art. 45, comma 4, ultimo periodo, del d.lgs. 33/2013;
Ritenuto necessario disciplinare, in virtù di quanto previsto dall'art. 47 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 38 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e da ultimo dall'art. 1, comma 163, lett. b), della legge n. 160 del 2019, il nuovo potere sanzionatorio attribuito all'Autorità nazionale anticorruzione;
Ritenuto necessario disciplinare, in virtù di quanto disposto dall'art. 45, comma 4, ultimo periodo, del d.lgs. 33/2013, il potere dell'Autorità di rendere noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 dello stesso decreto 33, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali l'Amministrazione o ente non ha proceduto alla pubblicazione;
Considerato che l'Autorità ha già chiarito, in via interpretativa, che i soggetti i cui nominativi devono essere resi noti sono i soggetti che non hanno comunicato i dati in loro possesso, senza i quali l'amministrazione non è in condizione di rispettare l'obbligo di pubblicazione previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, in quanto Autorità ritiene la disposizione di cui all'art. 45, comma 4, ultimo periodo avente natura di sanzione reputazionale mirata ad incentivare la comunicazione dei dati per la successiva pubblicazione;
L'articolato del Regolamento è così modificato:
2. L'articolo 5 (Avvio del procedimento e contestazione della violazione) è modificato come segue.
1. Qualora, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile della trasparenza, dell'attestazione dell'OIV o dell'Organismo con funzioni analoghe o dell'annotazione predisposta dalla Guardia di finanza, l'Ufficio rilevi la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione della sanzione, provvede, entro il termine di 90 giorni, alla trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del soggetto obbligato alla comunicazione, dandone notizia anche al Responsabile della trasparenza e all'OIV o all' Organismo con funzioni analoghe.
2. La comunicazione di avvio del procedimento contiene, nel rispetto di quanto previsto nella legge 24 novembre 1981, n. 689:
a) la contestazione della violazione, con l'indicazione delle disposizioni violate, delle relative norme sanzionatorie e delle sanzioni comminabili all'esito del procedimento, nonché la menzione della possibilità di effettuare, entro 60 giorni, il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 68, indicandone le modalità;
b) l'invito ad inviare, entro il termine perentorio di 30 giorni, memorie e documentazione difensiva e richiesta di essere personalmente sentito;
c) l'Ufficio e la persona responsabile del procedimento, con indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni successive;
d) il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla scadenza dei 30 giorni di cui alla lettera b).
3. Il pagamento in misura ridotta determina la conclusione del procedimento. Il dirigente accertato il pagamento della sanzione, propone al Consiglio l'adozione della presa d'atto che viene comunicata secondo le modalità di cui all'art. 8.
3-bis. La conclusione del procedimento di cui al comma 3, quando è stata contestata la violazione sanzionata dall'art. 47, comma 1, del d.lgs. 33/2013 determina l'inserimento del nominativo del soggetto, destinatario della nota dirigenziale di presa d'atto, nell'elenco di cui all'art. 7-bis, comma 1. Ai fini della cancellazione dall'elenco medesimo con la nota dirigenziale di presa d'atto si richiede di informare l'Autorità, con tempestività, dell'eventuale avvenuto adempimento dell'obbligo di legge violato.
3.L'articolo 7 (Conclusione del procedimento) è modificato come segue.
1. Al termine della fase istruttoria, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'Ufficio sottopone al Consiglio le risultanze istruttorie, proponendo:
a) l'archiviazione, qualora sia stata riscontrata l'assenza dei presupposti di fatto o di diritto per la comminazione della sanzione;
b) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, definita entro i limiti minimo e massimo edittali tenuto conto dei criteri di cui all'art. 11 della legge 24 novembre1981, n.689;
2. Il Consiglio, ricevuta la proposta dell'Ufficio, se non ritiene necessario disporre ulteriori accertamenti ed effettuare l'audizione del soggetto destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, dispone o l'archiviazione del procedimento ovvero l'adozione del provvedimento di irrogazione della sanzione, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, anche con riferimento alla misura della sanzione comminata. Il provvedimento sanzionatorio, ove sia adottato per la violazione dell'obbligo di comunicare i dati sanzionata dall'art. 47, co. 1, del d.lgs. 33/2013, indica, altresì, che il nominativo del soggetto sanzionato sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 45, co. 4, ultimo periodo, del d.lgs. 33/2013, nell'elenco di cui all'art. 7-bis, comma 1 del Regolamento.
3. Il provvedimento indica altresì le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento e viene notificato, secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento, al soggetto inadempiente. L'atto di notifica del provvedimento sanzionatorio adottato per la violazione dell'obbligo di comunicare i dati sanzionati dall'art. 47, comma1, del d.lgs. n.33/2013 contiene anche la richiesta di comunicare all'Autorità, con tempestività, dell'eventuale avvenuto adempimento dell'obbligo di legge violato. Dell'esito del procedimento viene data comunicazione al RPCT ed all'OIV o all' Organismo con funzioni analoghe.
4. Nel caso di mancato pagamento della sanzione nel termine indicato nel provvedimento, l'Ufficio competente provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.
4. È disposta L'Introduzione dell'articolo 7 bis (Pubblicazione dei nominativi dei soggetti di cui all'art. 45, comma 4, ultimo periodo, del d.lgs. 33/2013)
1. Il nominativo del responsabile della violazione dell'art. 47, co. 1, del d.lgs. 33/2013, per il quale il procedimento sanzionatorio si è concluso ai sensi dell'art. 7, co. 3 ovvero ai sensi dell'art. 5, co. 3, è reso noto dall'Autorità, ai sensi all'art. 45, co. 4, ultimo periodo, del d.lgs. n. 33/2013, mediante la pubblicazione di un elenco. Tale elenco riporta la violazione, l'anno di riferimento del documento omesso, il nominativo, e l'ente conferente l'incarico;
2. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicato in una apposita sezione del sito istituzionale dell'Autorità dedicata all'attuazione dell'art. 45, co. 4, ultimo periodo del d.lgs. n. 33/2013.
3. Il nominativo è cancellato dall'elenco di cui al comma 1 alla scadenza del termine di cinque anni, decorrente dalla data di pubblicazione, salvo intervenuta consegna della documentazione comunicata all'Autorità ai sensi dell'art. 7, co. 3, ovvero dell'art. 5, co. 3-bis.
5. L'Art. 10 (Entrata in vigore e disposizioni transitorie) è modificato come segue.
1. Il presente Regolamento è pubblicato nel sito istituzionale dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale.
2. Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento adottato dall'Autorità con delibera del Consiglio n. 438 del 12 maggio 2021 e si applica anche alle violazioni accertate prima della sua entrata in vigore, per le quali siano stati già avviati i procedimenti sanzionatori.
Le disposizioni sopra riportate entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. dell'avviso di pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell'Autorità.
Allegato - Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - Testo consolidato con le modifiche agli articoli e 5,7,10 e l'introduzione dell'art. 7-bis approvate con delibera n. 386 del 26 luglio 2023
Il Consiglio
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36 della predetta legge n. 190 del 2012;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33", adottato in attuazione della legge dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", e in particolare, l'art. 1, comma 163, lett. b) che ha sostituito i commi 1-bis e 2 dell'art. 47 del d.lgs. 33/2013 nonché alcune parole del comma 3;
Visto l'articolo 19, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" adottato in attuazione della legge dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, riguardante "Modifiche al sistema penale" con particolare riferimento agli articoli da13 a 18;
Vista la legge 5 luglio 1982, n. 141, recante "Disposizioni per la pubblicità delle situazioni patrimoniali di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti";
Visto l'articolo 14, comma 4, lett. g) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza trasparenza delle pubbliche amministrazioni", che attribuisce all'Organismo indipendente di valutazione il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
Visto l'articolo 34 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 che consente all'Autorità Nazionale Anticorruzione di potersi avvalere per le attività di vigilanza di propria competenza dell'ausilio della Guardia di Finanza;
Visto il codice di procedura civile e, in particolare, gli articoli 149 "Notificazione a mezzo del servizio postale" e 149-bis "Notificazione a mezzo posta elettronica";
Vista la decisione del Consiglio nell'adunanza del 12.05.2021, che ha approvato modifiche sulla disciplina delle notifiche dei provvedimenti sanzionatori dell'Autorità;
Vista la decisione del Consiglio nell'adunanza del 26.07.2023, che ha approvato modifiche sulla disciplina attuativa dell'obbligo posto in capo all'Autorità dall'art. 45, comma 4, ultimo periodo, del d.lgs. 33/2013;
Ritenuto necessario disciplinare, in virtù di quanto previsto dall'art. 47 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 38 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e da ultimo dall'art. 1, comma 163, lett. b), della legge n. 160 del 2019, il nuovo potere sanzionatorio attribuito all'Autorità nazionale anticorruzione;
Ritenuto necessario disciplinare, in virtù di quanto disposto dall'art. 45, comma 4, ultimo periodo, del d.lgs. 33/2013, il potere dell'Autorità di rendere noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 dello stesso decreto 33, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali l'Amministrazione o ente non ha proceduto alla pubblicazione;
Considerato che l'Autorità ha già chiarito, in via interpretativa, che i soggetti i cui nominativi devono essere resi noti sono i soggetti che non hanno comunicato i dati in loro possesso, senza i quali l'amministrazione non è in condizione di rispettare l'obbligo di pubblicazione previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, in quanto Autorità ritiene la disposizione di cui all'art. 45, comma 4, ultimo periodo avente natura di sanzione reputazionale mirata ad incentivare la comunicazione dei dati per la successiva pubblicazione;
Delibera
il seguente Regolamento
Art. 1 - Definizioni1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) «Autorità», l'Autorità Nazionale Anticorruzione
b) «Presidente», il Presidente dell'Autorità;
c) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorità;
d) «Ufficio», l'Ufficio competente dell'istruttoria relativa al procedimento sanzionatorio per le violazioni sanzionabili ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
e) «responsabile del procedimento», il dirigente responsabile dell'Ufficio ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, art. 5;
f) «amministrazioni ed enti interessati», i soggetti compresi nell'ambito di applicazione del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33;
g) «responsabile», il soggetto individuato da ciascuna amministrazione ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012;
h) «OIV», l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14 del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
i) «responsabile della violazione», il responsabile del comportamento sanzionato ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 o dell'art. 19 del d.lgs. n. 19 agosto 2016, n. 175;
Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio per l'irrogazione, da parte dell'Autorità, delle sanzioni di cui all'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Art. 3 - Responsabile del procedimento
1. Il Responsabile del procedimento è il dirigente responsabile dell'ufficio competente dell'istruttoria per le sanzioni di cui al presente Regolamento. Egli può individuare, all'interno dell'ufficio, un funzionario per lo svolgimento dell'istruttoria relativa ai singoli procedimenti.
2. Il Responsabile del procedimento assicura il legittimo, adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell'istruttoria, garantendo il contraddittorio e l'effettività del diritto di difesa del soggetto/i obbligato/i destinatario/i della comunicazione di avvio del procedimento.
PARTE II - Procedimento sanzionatorio
Art. 4 - Accertamento
1. L'Ufficio, qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione, anche avvalendosi dell'attività della Guardia di Finanza, d'ufficio o su segnalazione di parte, rilevi l'esistenza di fattispecie sanzionabili, chiede al RPCT di fornire, le motivazioni del mancato adempimento. La richiesta è, altresì, inviata all'OIV o all'Organismo con funzioni analoghe dell'Amministrazione o dell'ente interessato, affinché lo stesso attesti, ai sensi dell'art. 14 lettera g) del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, lo stato di pubblicazione dei dati riferiti alle fattispecie sanzionabili, con atto in data successiva alla richiesta dell'Ufficio.
2. In caso di mancata comunicazione da parte dei soggetti obbligati, l'Ufficio chiede altresì al RPCT di trasmettere i dati identificativi del soggetto obbligato, ivi inclusi l'indirizzo di posta elettronica certificata personale (PEC) o, in mancanza di PEC, l'indirizzo di residenza. I soggetti obbligati comunicano al RPCT le modifiche dei dati identificativi al fine di consentire la tempestiva trasmissione degli stessi all'Autorità.
3. Il RPCT e l'OIV o l'Organismo con funzioni analoghe, rispondono entro trenta giorni, anche con nota congiunta, alle richieste dell'Autorità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 5 -Avvio del procedimento e contestazione della violazione
1. Qualora, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile della trasparenza, dell'attestazione dell'OIV o dell'Organismo con funzioni analoghe o dell'annotazione predisposta dalla Guardia di finanza, l'Ufficio rilevi la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione della sanzione, provvede, entro il termine di 90 giorni, alla trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del soggetto obbligato alla comunicazione, dandone notizia anche al Responsabile della trasparenza e all'OIV o all' Organismo con funzioni analoghe.
2. La comunicazione di avvio del procedimento contiene, nel rispetto di quanto previsto nella legge 24 novembre 1981, n. 689:
a) la contestazione della violazione, con l'indicazione delle disposizioni violate, delle relative norme sanzionatorie e delle sanzioni comminabili all'esito del procedimento, nonché la menzione della possibilità di effettuare, entro 60 giorni, il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 68, indicandone le modalità;
b) l'invito ad inviare, entro il termine perentorio di 30 giorni, memorie e documentazione difensiva e richiesta di essere personalmente sentito;
c) l'Ufficio e la persona responsabile del procedimento, con indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni successive;
d) il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla scadenza dei 30 giorni di cui alla lettera b).
3. Il pagamento in misura ridotta determina la conclusione del procedimento. Il dirigente accertato il pagamento della sanzione, propone al Consiglio l'adozione della presa d'atto che viene comunicata secondo le modalità di cui all'art. 8.
3-bis. La conclusione del procedimento di cui al comma 3, quando è stata contestata la violazione sanzionata dall'art. 47, comma 1, del d.lgs. 33/2013 determina l'inserimento del nominativo del soggetto destinatario della nota dirigenziale di presa d'atto nell'elenco di cui all'art. 7-bis, comma 1. Ai fini della cancellazione dall'elenco medesimo con la nota dirigenziale di presa d'atto si richiede di informare l'Autorità, con tempestività, dell'eventuale avvenuto adempimento dell'obbligo di legge violato.
Art. 6 - Istruttoria
1. Il responsabile del procedimento, qualora sia necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione o informazioni, può richiedere alle amministrazioni o enti interessati, ovvero ai soggetti obbligati, al Responsabile della trasparenza o all'OIV o altro Organismo con funzioni analoghe o alla Guardia di finanza, documenti, informazioni o chiarimenti, assegnando un termine per la risposta o per l'invio dei documenti, fermo restando il termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 5, comma 2, lett. d) .
2. Nel caso in cui il soggetto destinatario della comunicazione di avvio del procedimento abbia richiesto, nel rispetto del termine di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) del presente regolamento, di essere sentito, l'Ufficio entro 30 giorni fissa l'audizione, convocando l'interessato con atto scritto che indica la data dell'audizione ed il luogo in cui essa sarà espletata. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla convocazione dell'audizione sino alla data di svolgimento della stessa.
3. Dell'audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed indicata l'eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti all'audizione e dello stesso è consegnata copia ai soggetti intervenuti.
Art. 7 -Conclusione del procedimento
1. Al termine della fase istruttoria, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'Ufficio sottopone al Consiglio le risultanze istruttorie, proponendo:
a) l'archiviazione, qualora sia stata riscontrata l'assenza dei presupposti di fatto o di diritto per la comminazione della sanzione;
b) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, definita entro i limiti minimo e massimo edittali tenuto conto dei criteri di cui all'art. 11 della legge 24 novembre1981, n.689;
2. Il Consiglio, ricevuta la proposta dell'Ufficio, se non ritiene necessario disporre ulteriori accertamenti ed effettuare l'audizione del soggetto destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, dispone o l'archiviazione del procedimento ovvero l'adozione del provvedimento di irrogazione della sanzione, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, anche con riferimento alla misura della sanzione comminata. Il provvedimento sanzionatorio, ove sia adottato per la violazione dell'obbligo di comunicare i dati sanzionata dall'art. 47, co. 1, del d.lgs. 33/2013, indica, altresì, che il nominativo del soggetto sanzionato sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 45, co. 4, ultimo periodo, del d.lgs. 33/2013, nell'elenco di cui all'art. 7-bis, comma 1 del Regolamento.
3. Il provvedimento indica altresì le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento e viene notificato, secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento, al soggetto inadempiente. L'atto di notifica del provvedimento sanzionatorio adottato per la violazione dell'obbligo di comunicare i dati sanzionati dall'art. 47, comma1, del d.lgs. n.33/2013 contiene anche la richiesta di comunicare all'Autorità, con tempestività, dell'eventuale avvenuto adempimento dell'obbligo di legge violato. Dell'esito del procedimento viene data comunicazione al RPCT ed all'OIV o all' Organismo con funzioni analoghe.
4. Nel caso di mancato pagamento della sanzione nel termine indicato nel provvedimento, l'Ufficio competente provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.
Art. 7 bis -Pubblicazione dei nominativi dei soggetti di cui all'art. 45, comma 4, ultimo periodo, del d.lgs. 33/2013
1. Il nominativo del responsabile della violazione dell'art. 47, co. 1, d.lgs. 33/2013, per il quale il procedimento sanzionatorio si è concluso ai sensi dell'art. 7, co. 3 ovvero ai sensi dell'art. 5, co. 3, è reso noto dall'Autorità, ai sensi all'art. 45, co. 4, ultimo periodo, del d.lgs. n. 33/2013, mediante la pubblicazione di un elenco. Tale elenco riporta la violazione e l'anno di riferimento del documento omesso, il nominativo, l'ente conferente l'incarico.
2. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicato in una apposita sezione del sito istituzionale dell'Autorità dedicata all'attuazione dell'art. 45, co. 4, ultimo periodo del d.lgs. n. 33/2013.
3. Il nominativo è cancellato dall'elenco di cui al comma 1 alla scadenza del termine di cinque anni, decorrente dalla data di pubblicazione, salvo intervenuta consegna della documentazione comunicata all'Autorità ai sensi dell'art. 7, co. 3, ovvero dell'art. 5, co. 3-bis.
PARTE III -
Art. 8 - Comunicazioni e notificazioni
1. Le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 149-bis codice di procedura civile, alla casella di posta elettronica certificata (PEC), del destinatario della sanzione.
2. In mancanza di PEC, le comunicazioni e le notificazioni possono essere effettuate ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 149 codice di procedura civile, all'indirizzo di residenza dell'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi in cui il soggetto destinatario dell'atto non sia reperibile la comunicazione o la notificazione potrà avvenire con consegna dell'atto per il tramite della Guardia di finanza.
3. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria.
Art. 9 - Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Per il computo dei termini previsti dal presente regolamento si applica l'articolo 155 del codice di procedura civile.
Art. 10 -Entrata in vigore e disposizioni transitorie
1. Il presente Regolamento è pubblicato nel sito istituzionale dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale.
2. Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento adottato dall'Autorità con delibera del Consiglio n. 438 del 12 maggio 2021 e si applica anche alle violazioni accertate prima della sua entrata in vigore, per le quali siano stati già avviati i procedimenti sanzionatori.