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Decreto M.I.M. 17.05.2023

Disposizioni in merito alla costituzione e al funzionamento del Comitato nazionale ITS Academy, nonché definizione dei criteri e modalità di partecipazione dei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. (G.U. 24.06.2023, n. 146)

Art. 1 - Istituzione del Comitato nazionale ITS Academy

1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito il Comitato nazionale ITS Academy (di seguito Comitato), composto da dodici membri così indicati: uno dal Ministero dell'istruzione e del merito, con funzioni di presidente, uno dal Ministero delle imprese e del made in Italy, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero dell'università e della ricerca, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e uno dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. I membri di cui al comma 1 sono indicati dagli altri Ministeri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dell'istruzione e del merito, il quale provvede, nei trenta giorni successivi, alla relativa nomina ai fini della costituzione del Comitato. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato per una permanenza massima non superiore a sei anni.

3. Sono membri del Comitato a tutti gli effetti tre rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome assicurando, secondo un principio di rotazione, la rappresentanza delle tre macroaree territoriali del Paese (Nord, Centro, Sud), e i cui nominativi vengono comunicati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto al Ministero dell'istruzione e del merito, il quale provvede, nei trenta giorni successivi, alla relativa nomina, ai fini della costituzione del Comitato.

In analogia a quanto previsto dal comma 2, l'incarico di rappresentante delle regioni ha durata triennale e può essere rinnovato per una permanenza massima non superiore a sei anni.

4. Ferma restando la possibilità di sostituire uno dei membri di cui ai commi 1 e 3 ciascuna amministrazione, nazionale e regionale, indica, tra soggetti appartenenti alla stessa amministrazione, un rappresentante supplente per il caso di assenza o impedimento del componente.

5. Il Presidente del Comitato, anche su proposta di almeno cinque componenti, può invitare ai lavori rappresentanti degli ITS Academy, nonché esperti del mondo del lavoro, dell'istruzione e della formazione, o ulteriori esperti, i quali partecipano senza diritto di voto.