Decreto M.I.M. 17.05.2023
1. I diplomi di specializzazione per le tecnologie applicate e i diplomi di specializzazione superiore per le tecnologie applicate si riferiscono alle figure professionali nazionali individuate con il decreto attuativo dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, e, previo superamento delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dagli allievi dei percorsi formativi degli ITS Academy, sono rilasciati dal Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base dei modelli di cui agli allegati numero 1 e 2 al presente decreto.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge n. 99/2022, i diplomi di specializzazione per le tecnologie applicate e i diplomi di specializzazione superiore per le tecnologie applicate sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi, ove previsto dai rispettivi bandi.
3. I diplomi di quinto e di sesto livello EQF di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 99 del 2022, costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante teorico-pratico. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabiliti la tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili.
4. Per favorire la riconoscibilità e la circolazione, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi degli ITS Academy, il diploma è corredato da un supplemento predisposto secondo il modello EUROPASS diploma supplement (allegato n. 3).
5. Si osservano le disposizioni vigenti in
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