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Decreto M.I.M. 17.05.2023

Schema di statuto delle Fondazioni ITS Academy. (G.U. 18.07.2023, n. 166)

Art. 3 - Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 99/2022, i soggetti fondatori delle Fondazioni ITS Academy, quale standard organizzativo minimo, sono i seguenti:

a) almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia presso la quale ha sede la Fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy;

b) una struttura formativa accreditata dalla regione, situata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione;

c) una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'art. 3, comma 1;

d) un'università, o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, o un ente pubblico di ricerca di cui all'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy.

Ciascuna Fondazione ITS Academy stabilisce nel proprio statuto i requisiti di partecipazione, le modalità di verifica dei medesimi requisiti, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità.

2. Come previsto dall'art. 4, comma 7, della legge n. 99/2022, sono organi minimi necessari della Fondazione ITS Academy:

a) il presidente che ne è il legale rappresentante e che é, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla Fondazione;

b) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di cinque membri, compreso il presidente;

c) l'assemblea dei partecipanti;

d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dall'ITS Academy;

e) il revisore dei conti.

Il ruolo di presidente della Fondazione e di dirigente scolastico dell'istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, socio fondatore della Fondazione, sono tra loro incompatibili.

3. Ciascuna Fondazione ITS Academy è dotata di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 100.000 euro.

Il patrimonio è elevato a 150.000 euro nel caso in cui la Fondazione attivi nel territorio di riferimento altri percorsi di formazione, nell'ambito delle attività strumentali, accessorie e connesse di cui all'art. 3 dello schema di statuto allegato al presente decreto.

Nell'ipotesi in cui la Fondazione faccia riferimento, secondo le condizioni e le modalità di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 99/2022, a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al comma 3 della legge sopracitata, il patrimonio è elevato di 50.000 euro per ciascuna ulteriore area tecnologica di riferimento sino ad un valore minimo congruo di almeno 250.000 euro a prescindere dal numero di aree tecnologiche in cui opera.

4. Entro dodici mesi dall'efficacia del presente decreto, le Fondazioni ITS Academy già esistenti adeguano lo statuto a quanto previsto dal presente decreto e sulla base dello schema di statuto di cui all'Allegato A. Fino alla data di entrata in carica dei nuovi organi nominati in conformità allo statuto adeguato ai sensi del presente decreto, le fondazioni, previa determinazione della giunta esecutiva, possono prorogare la durata degli organi previgenti.