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Decreto M.U.R. 30.05.2023, n. 694

Autorizzazione dei posti per l'attivazione dell'VIII ciclo del corso di specializzazione sul sostegno didattico.

Art. 2 -

1. I soggetti di cui al comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accedono direttamente alle prove di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 30 settembre 2011.

2. Nella redazione della graduatoria finale di merito gli atenei dovranno tener conto della percentuale di riserva di posti, individuata con il decreto emanato di concerto dal Ministero dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'istruzione e del merito, 29 maggio 2023, n. 691, per i soggetti di cui al comma 1 che abbiano maturato i requisiti entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione. I candidati di cui al comma 1 concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell'Ateneo in cui hanno presentato istanza.

3. I soggetti di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, potranno essere ammessi direttamente al corso di specializzazione, esclusivamente presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie, mediante apposite convenzioni.