Direttiva M.I.M. 25.05.2023, n. 13
Direttiva recante i criteri per la rotazione dei dirigenti scolastici.
Formula iniziale
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e successive modificazioni;
VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola";
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti", e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", e successive modificazioni;
VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190", e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", e successive modificazioni;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare l'articolo 1, comma 257, come modificato dall'articolo 1, comma 630, della legge n. 205/2017;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e successive modificazioni;
VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione";
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";
VISTA la Direttiva Ministeriale 18 agosto 2016, n. 36 recante le modalità di valutazione dei Dirigenti scolastici, registrata dalla Corte dei conti il 2 settembre 2016;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della Dirigenza, sottoscritto in data 11 aprile 2006, e successive modificazioni;
VISTO il contratto integrativo nazionale per il personale dell'area v della dirigenza scolastica relativo al quadriennio 2002/2005, sottoscritto in data 22 febbraio 2007;
VISTO il Contratto integrativo nazionale per il personale dell'area V della Dirigenza, scolastica sottoscritto in data 24 settembre 2007;
VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area istruzione e ricerca triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019;
VISTA la Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016, "Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33";
VISTA la Delibera ANAC n. 241 del 15 marzo 2017, recante le "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016»", e in particolare l'articolo 2.3, il quale riconosce le "particolarità delle istituzioni scolastiche, del ridotto grado di esposizione al rischio corruttivo, delle attività da esse svolte" e "la peculiarità della natura e delle funzioni svolte nonché le ridotte dimensioni che caratterizzano le istituzioni scolastiche e che le distinguono dalle altre amministrazioni pubbliche ricomprese nell'art. 1, co. 2, del d.lgs.165/2001";
VISTA la Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, recante il "Piano Nazionale Anticorruzione 2019", e in particolare l'allegato 2, riguardante "La rotazione "ordinaria" del personale";
VISTA la Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023, recante il "Piano Nazionale Anticorruzione 2022";
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2007 n. 10, riguardante l'affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali;
CONSIDERATA la direttiva del Ministro dell'Istruzione del 5 gennaio 2021, n. 5, recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
CONSIDERATO che gli Uffici scolastici regionali sono tenuti a adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'ambito dei territori di propria competenza;
VISTO il decreto ministeriale n. 59 del 31 marzo 2023 con il quale sono stati adottati i suindicati Piani triennali per la prevenzione della corruzione per le Istituzioni scolastiche degli Uffici scolastici regionali, per il triennio 2023-2025;
CONSIDERATA la necessità di prevenire l'instaurarsi ovvero il protrarsi nel tempo di relazioni stabili e continuative con utenti, dipendenti e fornitori anche per lunghi periodi;
RITENUTO che anche in presenza di ridotto grado di esposizione al rischio corruttivo appare comunque necessario predisporre idonee misure preventive e modalità organizzative che consentano concretamente l'attuazione del principio di rotazione e che risultino al contempo sostenibili dal punto di vista economico;
CONSIDERATA la necessità di predisporre dei criteri oggettivi e soggettivi, oltre ad un'adeguata programmazione della rotazione, sia al fine di prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e corruzione sia in funzione della crescita professionale e dell'acquisizione di nuove competenze ed esperienze da parte dei dipendenti;
VISTA l'informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative in data 15 maggio 2023;
ACQUISITO il parere del CSPI approvato nella seduta plenaria n. 104 del 23 maggio 2023;
EMANA
la seguente direttiva
1. Premesse e fonti normative
1. La presente Direttiva definisce i criteri generali e le modalità per la rotazione dei dirigenti scolastici.
2. I criteri e le modalità indicati, volti a garantire efficienza, imparzialità e trasparenza, operano nel rispetto della disciplina in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel rispetto dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCCCNNLL).
3. Si osservano le disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione previste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Vengono, inoltre, rispettati gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Principi generali
1. La procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali, in ossequio ai principi costituzionali e dell'ordinamento giuridico in materia di esercizio delle funzioni amministrative, avviene nel rispetto dei seguenti principi generali:
- ciascun dirigente ha diritto al conferimento di un incarico in assenza di provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 165/01;
- l'incarico ha durata triennale ed è correlato agli obiettivi prefissati. In via eccezionale l'incarico o il rinnovo può essere di durata inferiore a tre anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai predetti tre anni. L'incarico termina, comunque, con la cessazione del rapporto di lavoro;
- l'incarico è conferito dal Direttore generale o dal Dirigente preposto alla direzione dell'Ufficio scolastico regionale nell'ambito della dotazione organica regionale dei dirigenti scolastici con le modalità e alle condizioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni contenute nei CCCCNNLL vigenti;
- gli incarichi dirigenziali sono attribuiti in rapporto alle esigenze delle diverse istituzioni scolastiche site nel territorio di competenza di ciascun Ufficio scolastico regionale, sia con l'obiettivo di garantire l'efficacia del sistema di istruzione, sia in modo da sostenere il processo di valorizzazione dei dirigenti scolastici e della loro professionalità. A tal fine, gli incarichi dei dirigenti scolastici vengono conferiti assicurando la migliore utilizzazione delle competenze professionali degli stessi in relazione ai risultati da conseguire e tenendo conto delle preferenze dagli stessi manifestate, compatibilmente con l'esigenza di perseguire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
- è garantita un'adeguata programmazione nel conferimento degli incarichi dei dirigenti scolastici volta a favorire, da un lato, la continuità dell'azione amministrativa e, dall'altro, la certezza delle situazioni giuridiche;
- viene assicurata la pubblicità delle sedi vacanti e disponibili;
- è disposta la rotazione periodica degli incarichi, finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse e a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti scolastici, nonché a prevenire eventuali fenomeni corruttivi;
- la rotazione avviene secondo quanto stabilito nei Piani triennali per la prevenzione della corruzione (PTPC) adottati con D.M. n. 59 del 31 marzo 2023.
3. Ricognizione periodica delle sedi vacanti e disponibili
1. L'elenco delle sedi vacanti e disponibili, con indicazione della relativa graduazione, viene costantemente aggiornato e reso pubblico dagli Uffici scolastici regionali, al fine di offrire stimoli ed opportunità di crescita ai percorsi di sviluppo professionale dei dirigenti e dell'intero sistema scolastico regionale.
4. Criteri di rotazione degli incarichi
1. A partire dall'anno scolastico 2023/24 è applicato il criterio della rotazione degli incarichi dei dirigenti scolastici, nel rispetto delle prerogative e delle esigenze organizzative della pubblica amministrazione e delle istituzioni scolastiche, tenuto conto delle attitudini, delle capacità professionali e dell'esperienza maturata nel corso dell'attività pregressa da ciascun dirigente scolastico.
2. La rotazione viene effettuata dopo tre incarichi triennali di direzione sulla medesima istituzione scolastica, considerando come primo incarico quello in corso, sempreché il dirigente possa svolgere almeno un altro incarico completo in altra sede prima del collocamento in quiescenza d'ufficio, al fine di assicurare nella nuova sede un periodo temporale di servizio che consenta al dirigente scolastico di fornire un proprio apporto personale al nuovo contesto organizzativo affidatogli. L'incarico in corso è preso in considerazione indipendentemente dagli anni del triennio eventualmente già trascorsi.
3. I dirigenti scolastici, allo scadere dell'ultimo dei tre incarichi triennali di cui al precedente comma 2, possono esprimere preferenza per le sedi dove essere assegnati per effetto dell'applicazione della presente direttiva. Tale preferenza deve essere espressa in occasione della mobilità annualmente consentita e l'assegnazione è effettuata con priorità contestualmente alle operazioni di assegnazione di altro incarico per ristrutturazione, riorganizzazione o sottodimensionamento dell'istituzione scolastica.
4. Il tempo trascorso in particolari posizioni di stato ovvero in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa, utilizzazione e collocamento fuori ruolo per almeno un anno scolastico ha effetto interruttivo del decorso del novennio. Produce effetto interruttivo del novennio anche il mutamento dell'incarico dirigenziale a seguito di razionalizzazione e programmazione della rete scolastica che riguardi l'istituzione scolastica diretta.
5. In assenza di preferenze espresse dal dirigente o qualora non sia possibile procedere all'accoglimento, l'attribuzione del nuovo incarico avviene, per quanto possibile, all'interno dello stesso comune o su una sede distante non più di 50 chilometri da quella di provenienza.
6. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale o il dirigente preposto alla direzione dell'Ufficio scolastico regionale applica il principio della rotazione assegnando al dirigente scolastico, ove possibile, un'istituzione scolastica di medesima fascia o di fascia superiore rispetto a quella relativa all'incarico in scadenza.
5. Casi particolari e responsabilità dirigenziale
1. La rotazione ordinaria non si applica ai destinatari dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1991 n. 120 ovvero alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e negli altri casi previsti da disposizioni normative.
2. La rotazione ordinaria non si applica ai dirigenti scolastici che, raggiunto il novennio e l'età per la quiescenza, abbiano ottenuto il trattenimento in servizio presso la medesima istituzione scolastica.
3. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale o il dirigente preposto alla direzione dell'Ufficio scolastico regionale può, in via del tutto eccezionale, non dare luogo alla rotazione nei confronti dei dirigenti scolastici che ricoprono sedi in zone di montagna, in territori insulari o in territori di difficile raggiungibilità con i comuni mezzi di trasporto e per le quali, quindi, sia difficoltoso procedere all'avvicendamento del personale dirigenziale.
4. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale o il dirigente preposto alla direzione dell'Ufficio scolastico regionale esercita le proprie prerogative per l'attribuzione o il mutamento degli incarichi dei dirigenti scolastici indipendentemente dai limiti temporali previsti dal precedente articolo 4, comma 2 qualora ricorrano esigenze di servizio e di buon andamento dell'Amministrazione o ricorrano casi di responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165.
Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo, per il prescritto controllo e pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.