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Decreto legge 04.05.2023, n. 48

Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. (G.U. 04.05.2023, n. 103)

Capo I - Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa

Art. 7 - Controlli

1. I controlli ispettivi sull'Assegno di inclusione sono svolti dal personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, (INL) e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dal personale ispettivo dell'INPS, nonché dalla Guardia di finanza nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

2. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal beneficio, nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, il personale ispettivo dell'INL e la Guardia di finanza hanno accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto. Per le finalità di cui al presente comma, l'INL e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'INL, l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.

4. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro irregolare nei co

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