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Decreto legge 04.05.2023, n. 48

Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. (G.U. 04.05.2023, n. 103)

Capo III - Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro

Art. 37 - Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «10.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento»;

a-bis) al comma 10, dopo le parole: "presso gli uffici postali" sono inserite le seguenti: "e le rivendite di generi di monopolio";

b) al comma 14, lettera a), dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato»;

b-bis) al comma 19, dopo le parole: "qualsiasi sportello postale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le rivendite di generi di monopoli».

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