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Decreto legge 10.05.2023, n. 51

Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. (G.U. 10.05.2023, n. 108)

Capo II - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Art. 4 - Proroga di termini in materia fiscale

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 232, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023» e le parole: «rispettivamente il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente il 31 ottobre»;

b) al comma 233, le parole: «1° agosto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2023»;

c) ai commi 235 e 237, le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

d) al comma 241, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

e) al comma 243, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 2-bis, lettera c-bis), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122. Fino al periodo di imposta in corso a tale data, i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche continuano a essere trasmessi con le modalità e secondo i termini stabiliti dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1999.

2-bis. Nelle more della revisione del sistema tributario, al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «15-quater» è soppressa;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 15-quater del medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024».

3. Tenuto conto della norma di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le elezioni di cui all'articolo 8, comma 5, primo periodo, della legge 31 agosto 2022, n. 130 sono indette dal Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e hanno luogo non oltre il 30 settembre 2023.

3-bis. La misura dell'indennizzo stabilita dall'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata al 40 per cento. A tal fine la quota aggiuntiva dell'indennizzo è determinata sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati già acquisiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 501 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in relazione alle domande presentate entro i termini di legge. Ai fini dell'accredito, in caso di variazione del codice IBAN già indicato, l'avente diritto all'indennizzo comunica, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2023, il nuovo codice IBAN con modalità telematica tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).

3-ter. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023». A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3-quater. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «750.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro».

3-quinquies. I termini di cui ai commi 134 e 135 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogati al 30 settembre 2023.

3-sexies. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, possono provvedervi entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti di cui al primo periodo possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3-septies. Le disposizioni di cui al comma 3-sexies si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3-sexies.

3-octies. Agli oneri derivanti dal comma 3-sexies, pari a 1,92 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3-novies. Al fine di ristorare i comuni, a decorrere dall'anno 2023, delle minori entrate derivanti dagli atti di aggiornamento presentati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che abbiano determinato per ciascun comune una riduzione di gettito complessivamente superiore al 40 per cento rispetto a quello derivante applicando le rendite relative agli immobili appartenenti al gruppo catastale D, come risultanti al 31 dicembre 2022 senza tenere conto degli atti di aggiornamento di cui al presente comma, e utilizzando le aliquote applicabili per l'anno 2022, il contributo previsto dall'articolo 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015 è incrementato di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

3-decies. Il contributo di cui al comma 3-novies è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre 2023, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei dati comunicati entro il 15 novembre 2023 dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, relativi, per ciascuna unità immobiliare oggetto degli atti di aggiornamento di cui al comma 3-novies, alle rendite proposte ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge n. 208 del 2015 oppure alle rendite definitive, se già determinate dall'Agenzia delle entrate alla data del 31 dicembre 2022, e a quelle iscritte in catasto immediatamente prima della presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 3-novies. Con la medesima comunicazione l'Agenzia delle entrate fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, per ciascun comune, l'indicazione dell'ammontare complessivo delle rendite degli immobili appartenenti a ciascuna categoria catastale del gruppo D, come risultanti al 31 dicembre 2022.

3-undecies. Agli oneri derivanti dai commi 3-novies e 3-decies, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.