Decreto legge 10.05.2023, n. 51
Capo II - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
1. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
2. Una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite massimo di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, può essere destinata alla realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo. Tali interventi sono inseriti nel piano degli interventi da definire ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.
3. All'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «per i mutui relativi» sono sostituite dalle seguenti: «per i finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compresi garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma: a) relativi»;
b) dopo le parole: «finalità sportive» sono aggiunte le seguenti: «b) concessi a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026».
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.