Decreto legge 10.05.2023, n. 51
Capo II - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
1. All'articolo 11-quinquiesdecies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
2. All'articolo 33-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole «di ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di trentasei mesi».
2-bis. All'articolo 108, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: «Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».
2-ter. Al fine di garantire il rispetto dei termini per il raggiungimento dell'obiettivo intermedio 128 della missione 1, componente 1, misura 1.4.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «22-bis. Al fine di garantire la piena informazione dei soggetti sprovvisti di domicilio digitale, fino al 30 novembre 2023 il gestore della piattaforma invia al destinatario che non abbia eletto domicilio digitale, qualora non abbia già perfezionato la notifica tramite accesso alla piattaforma ai sensi del comma 9, lettera b), numero 3), una copia analogica dell'atto unitamente all'avviso di avvenuta ricezione in forma cartacea. I contratti di appalto stipulati dal gestore della piattaforma sono conseguentemente integrati con tutti gli scaglioni di peso previsti dal tariffario del servizio postale universale. Ai maggiori oneri di stampa, imbustamento e recapito, pari a 979.050 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per i medesimi fini di cui al primo periodo, il gestore della piattaforma può individuare tramite avviso pubblico i soggetti autorizzati a fornire il servizio di cui al comma 20, alle medesime condizioni previste dai decreti adottati ai sensi dei commi 14 e 15, curandone la progressiva integrazione sulla base della diffusione territoriale dei punti di prossimità dei fornitori individuati, ed eroga, nelle more dell'avvio dei contratti con i medesimi fornitori, i servizi necessari per consentire l'accesso universale alla piattaforma, con diritto alla ripetizione dei relativi costi a carico dei destinatari delle notificazioni».
2-quater. All'articolo 24-bis, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
2-quinquies. Nelle more della ricostituzione del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'incarico dei componenti del Comitato medesimo è prorogato fino al completamento delle procedure di nomina dei nuovi componenti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023.
2-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-septies. All'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, è prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025. Una quota non superiore al 5 per cento degli importi dei canoni di cui al comma 2 che verranno corrisposti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza delle concessioni, come prorogata dal presente comma, può essere destinata dall'autorità competente alla copertura degli oneri derivanti dall'esecuzione, da parte dell'autorità medesima, delle attività previste dal capo III del presente decreto».